Il Consiglio di Stato, su specifica richiesta del Ministero dello Sviluppo economico, con parere n. 1714 del 10 aprile 2013, ha riconosciuto carattere essenziale alla comunicazione dell’indirizzo Pec dell’impresa ai fini della iscrizione nel registro delle imprese.
Il quesito sotto posto all’attenzione dei giudici di Palazzo Spada verte sull’interpretazione dell’art. 16 comma 6-bis del DL n. 185/2008 (conv in L. n. 2/2009), introdotto ad opera del DL n. 5/2012 (conv in L. n. 35/2012), con cui il legislatore ha previsto la sanzione per il mancato rispetto dell’obbligo per le società di comunicare il proprio indirizzo Pec all’ufficio del Registro delle imprese, sancito nel comma 6 del medesimo articolo. Il citato comma 6-bis recita: “L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata”.
La regolarizzazione può avvenire in due modi: o mediante il reinvio della pratica indirizzata al Registro delle imprese e al rea aggiungendo il quadro della Pec, oppure inviando una nuova e autonoma pratica per comunicare solamente l’indirizzo Pec.
Ma cosa accade nel caso in cui l’impresa non comunica il proprio indirizzo Pec e lascia trascorrere inutilmente il termine di tre mesi per la regolarizzazione?
Prima dell’inserimento del comma 6-bis del citato art. 16, si era diffuso un orientamento interpretativo che, in mancanza della previsione di uno specifico meccanismo sanzionatorio, riteneva applicabile la sanzione pecuniaria di cui all’art. 2630 c.c. (“Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi”). Oggi invece può dirsi che, alla luce del tenore letterale della nuova disposizione e dell’interpretazione condivisa dal Consiglio di Stato, “trascorsi inutilmente i tre mesi di sospensione di cui al comma 6-bis dell’art. 16, d.l. n. 185 del 2008, l’ufficio competente -allorché la società non abbia atteso alla comunicazione, ancorché postuma, dell’indirizzo di PEC- non può che respingere la domanda di iscrizione al registro delle imprese”. Tanto più ove si consideri che l’art. 5 DL n. 179/2012 (conv in L. n. 221/2012) qualifica come “non presentata” la domanda dell’impresa che non abbia integrato neanche tardivamente la domanda di iscrizione al registro delle imprese con la comunicazione dell’indirizzo Pec.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del parere del Consiglio di Stato n. 1714 del 10 aprile 2013.