Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2013 il decreto ministeriale n. 46/2013 (in vigore dal 22 maggio 2013), con cui vengono determinati i parametri per i compensi dei consulenti del lavoro in caso di liquidazione ad opera del giudice che si renda necessaria per la mancanza di un accordo tra le parti. Vediamo quali sono gli aspetti più rilevanti del nuovo testo normativo.
Il decreto individua innanzi tutto le tipologie di attività svolte dai consulenti del lavoro (art. 2): amministrazione del personale; calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto; ammortizzatori sociali; risoluzione rapporti; dichiarazioni e denunce (previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali); contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie; contenzioso del lavoro (amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale), giudiziale e stragiudiziale; contrattualistica; consulenze tecniche di parte; altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.
Costituiscono invece parametri generali per la determinazione del compenso:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso e pregio dell’opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato.
Il provvedimento giudiziale di liquidazione dovrà indicare distintamente l’ammontare del compenso, spese, oneri e contributi oltre che il totale. Quando l’incarico professionale è conferito ad una Società tra professionisti (Stp) si applicherà il compenso spettante ad uno di essi anche se di fatto la prestazione sia stata eseguita da più soci, mentre se l’incarico è collegiale il giudice potrà aumentarne il compenso fino al doppio.
In ogni caso, le soglie numeriche e le tabelle per la liquidazione non sono mai vincolanti per il giudice e, per garantire una certa flessibilità al compenso, sono previste possibili maggiorazioni e riduzioni. Maggiorazioni sino al 100% per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà o per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza; viceversa, riduzioni almeno del 50% per pratiche eseguibili in modo celere e non implicanti la soluzione di questioni rilevanti.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale del DM n. 46/2013, pubblicato in GU n. 105 del 7 maggio 2013.