La Consulta, con sentenza n. 81 del 3 maggio 2013, torna sull’annosa questione della separazione tra politica e amministrazione, con specifico riguardo alla valutazione di impatto ambientale (VIA).
La questione di legittimità costituzionale affrontata e risolta dalla Corte riguarda quelle norme della legislazione regionale della Regione Sardegna (nello specifico, l’art. 8 della LR n. 31/1998 e l’art. 48 comma 3 della LR n. 9/2006) con cui si attribuisce alla Giunta il potere di decidere sulla VIA di interesse provinciale o regionale, decisione da adottarsi, per espressa previsione legislativa, tenendo conto dell’attività istruttoria condotta dai dirigenti regionali. Il Giudice rimettente, ne prospettava la possibile illegittimità costituzionale con riguardo all‘art. 97 Cost, sub specie di violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione, essendo la valutazione di impatto ambientale atto amministrativo di gestione di natura tecnico discrezionale, scevro cioè da qualsivoglia valutazione di indirizzo politico o da profili di programmazione.
La Corte Costituzionale coglie così l’occasione per ricordare come secondo la propria consolidata giurisprudenza, sebbene il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico (spettante agli organi di governo) e funzioni di gestione amministrativa (proprie dei dirigenti pubblici) costituisca un principio generale che trova il suo fondamento nei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost, l’individuazione dell’esatta linea di demarcazione spetta pur sempre al legislatore. Unico limite alla discrezionalità legislativa in tal senso è rappresentato dal medesimo art. 97 Cost: infatti nell’identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione, finiscano per ledere l’imparzialità della pubblica amministrazione.
Premesso ciò la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sottopostale, perchè “La scelta realizzata dal legislatore regionale determina una divisione di competenze tra la Giunta e i dirigenti regionali che non appare irragionevole, anche in considerazione della particolare complessità della VIA. In quest’ultimo atto, infatti, a verifiche di natura tecnica circa la compatibilità ambientale del progetto, che rientrano nell’attività di gestione in senso stretto e che vengono realizzate nell’ambito della fase istruttoria, possono affiancarsi e intrecciarsi complesse valutazioni che – nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici quali la tutela dell’ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico – assumono indubbiamente un particolare rilievo politico”.
In altre parole, trovandoci di fronte ad un istituto che per sua natura è caratterizzato da un intreccio di attività a carattere gestionale e di valutazioni di tipo politico, un riparto di competenze che tenga conto di questo non viola il principio di separazione tra politica e amministrazione.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza della Corte Cost n. 81/2013.