Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2013, il nuovo regolamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, attuativo dell’art. 6 comma 7 lett. N) del Dlgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nella parte in cui prevede la possibilità per ciascuna parte interessata di avviare dinanzi all’Autorità un procedimento volto a risolvere le questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara mediante un parere (non vincolante) dell’Autorità, che eventualmente formuli anche ipotesi di soluzione.
Il Nuovo regolamento entrerà in vigore a partire dal 9 maggio 2013, andando a sostituire quello del marzo del 2012, rispetto al quale si differenzia per l’esclusione della legittimazione a proporre istanza di parere dei “soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati“, contemplati nel previgente art. 2 del Regolamento accanto ai diretti interessati (stazione appaltante e operatore economico).
Il procedimento per la soluzione delle controversie sorte in itinere durante lo svolgimento di una gara pubblica svolge un’importante funzione deflattiva del contenzioso giudiziario in materia di appalti, ponendosi come valida e rapida alternativa alla presentazione di un ricorso al Tar.
Infatti la previa pendenza di un giudizio sulla medesima procedura dinanzi al giudice amministrativo costituisce causa di inammissibilità dell’istanza di parere all’Autorità, mentre sarà causa di improcedibilità laddove la presentazione della domanda giudiziale intervenga in corso di istruttoria.
Inoltre il parere espresso dall’Avcp viene non solo trasmesso alle parti interessate ma anche pubblicato nel sito internet della medesima Autorità di vigilanza, così consentendone l’accesso generalizzato al pubblico.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo del nuovo Regolamento ex art. art. 6 comma 7 lett. N) del Dlgs n. 163/2006 (pubblicato in GU n. 106 dell’8 maggio 2013).