Pmi: dal 1° giugno valutazione rischi obbligatoria.
Il 31 maggio 2013 scade il termine entro cui è riconosciuta alle piccole imprese (cioè i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti) la facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (Vdr). Dal 1° giugno quindi scatterà anche per gli studi professionali l’obbligo di ricorrere alle procedure standardizzate, già applicate per le imprese di dimensioni più grandi (cioè alle aziende fino a 50 lavoratori) in alternativa alla procedura ordinaria di cui all’art. 28 del TU sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs n. 81/2008).
Datore di lavoro, responsabile del servizio di protezione e prevenzione e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno così nuovi adempimenti da fare e nuovi moduli da utilizzare per completare la nuova procedura definita dal TU sicurezza, da effettuarsi entro 90 giorni dall’inizio dell’attività in caso di costituzione di nuova impresa o nel termine di 30 giorni dalla specifica causale che obbliga all’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (modifiche del processo produttivo o riorganizzazioni del lavoro significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, infortuni significativi o necessità alla stregua dei risultati dell sorveglianza sanitaria).
In particolare la procedura standardizzata (obbligatoria dal 1° giugno per le imprese fino a dieci lavoratori, facoltativa per quelle dai dieci ai 50 lavoratori), si snoda attraverso 4 fasi:
- descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, dell’attività e delle mansioni;
- individuazione dei pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati ed identificazione delle misure di protezione e prevenzione attuate;
- definizione del programma di miglioramento.
E’ appena il caso di ricordare che si tratta di adempimenti importanti, perchè l’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) mette al riparo i datori di lavoro da eventuali contestazioni da parte dei servizi ispettivi e dalle conseguenti sanzioni.