Il Tar Lazio, con sentenza n. 4548 dell’8 maggio 2013, torna a rilevare la carenza di legittimazione attiva del Codacons in relazione alla vicenda processuale relativa alle lamentate illegittimità della prima prova del concorso dell’Agenzia delle Entrate, bandito nel 2011 per il reclutamento di 855 funzionari.
Per la parte che qui interessa, il Collegio, in primo luogo si richiama alla costante giurisprudenza amministrativa che nega una generalizzata legittimazione per la tutela dei diritti del cittadino – contribuente a tutte quelle associazioni che, come il Codacons, sono per statuto volte alla tutela dei diritti di soli consumatori e utenti.
La legittimazione di tali enti “deve quindi essere parametrata su quegli atti che incidano, con specificità e immediatezza, sulla posizione delle sole categorie da esso istituzionalmente rappresentate”.
Stesso discorso, in buona sostanza, vale per il cittadino – concorrente in una selezione pubblica. Prosegue il Tar Lazio, “Non può, corrispondentemente, essere riconosciuta alla predetta associazione una generalizzata legittimazione alla tutela anche dell’interesse (che assume connotazione invero indifferenziata rispetto alla generalità dei consociati) al corretto e regolare svolgimento di una funzione o di un servizio pubblico”, quale può essere considerato quello alla correttezza e all’imparzialità delle procedure di accesso ai pubblici uffici.
Oltre a ciò, l’interesse tutelato deve essere tale che, una volta realizzato, soddisfi tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non i soli interessi particolari di singoli associati o sottogruppi, proprio in ragione dell’omogeneità e dell’indivisibilità dell’interesse di categoria. Anche volendo ritenere il Codacons legittimo rappresentante della categoria dei concorsisti, non potrebbe intraprendere azioni legali a tutela solo di quella parte di concorrenti che non hanno superato una prova della selezione pubblica, in quanto un’iniziativa di questo tipo finirebbe per frantumare quella stessa categoria di cui si vogliono far valere i diritti.
Pertanto, conclude il Tar Lazio “in definitiva, reputa il Collegio che il Codacons sia, nella presente controversia, carente di legittimazione sotto un duplice profilo: sul piano soggettivo, in quanto (avuto riguardo alle finalità statutarie), esso non è legittimato a rappresentare la “categoria” per la quale dichiara di agire (ovvero, l’intera, indifferenziata platea dei cittadini – contribuenti); sul piano oggettivo, in quanto manca un qualsivoglia collegamento con un’attività di produzione e/o erogazione di beni o servizi pubblici, tale da rendere almeno teoricamente ipotizzabile la lesione ovvero la messa in pericolo di interessi facenti capo ai consumatori e/o utenti”.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza in commento (Tar Lazio, Sezione II, sentenza n. 4548 dell’8 maggio)