Il Consiglio di Stato sul collegamento sostanziale tra imprese concorrenti

Con sentenza n. 2397 del 2 maggio 2013, la V Sezione del Consiglio di Stato individua gli elementi che una stazione appaltante è tenuta a valutare per poter ritenere sussistente un collegamento sostanziale tra imprese partecipanti alla medesima gara di appalto e quindi disporne l’esclusione per l’unicità del centro decisionale.

La vicenda sottoposta all’esame dei giudici di Palazzo Spada ha come protagonista due imprese concorrenti nella stessa gara pubblica, legate dalla circostanza che il titolare dell’una era coniuge dell’amministratrice dell’altra. L’impresa ricorrente lamenta che la propria esclusione dalla gara d’appalto sarebbe stata disposta unicamente in virtù della presenza di questo legame familiare e prescindendo dall’accertamento di un concreto collegamento tra le due aziende.

Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello nel caso di specie, coglie l’occasione per indicare gli elementi che la stazione appaltante prima e successivamente il giudice sono chiamati a valutare per poter affermare la legittimità di un’esclusione disposta per la riconducibilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate dai concorrenti collegati nel corso della procedura, in violazione della regola per la quale ciascun concorrente può presentare una e una sola offerta.

Per il Collegio “la sussistenza nella specie di un unico centro decisionale” deve ravvisarsi unicamente “sulla base di una pluralità di oggettivi ed univoci elementi idonei ad evidenziare un concreto collegamento tra le due aziende, e non in ragione del solo rapporto di coniugio sussistente tra i titolari delle aziende stesse”. In particolare assumono rilievo a tal fine:

  • analoghe modalità di presentazione delle offerte;
  • coincidenza del luogo di effettuazione dei versamenti (nella fattispecie, lo stesso sportello postale);
  • identità della forma e degli strumenti di redazione delle dichiarazioni di presentazione delle offerte;
  • coincidenza della sede legale delle due imprese (nel caso di specie localizzata all’indirizzo di residenza di entrambi i coniugi).

 

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza in commento (Cons Stato sent. n. 2397 del 2 maggio 2013).

Redazione

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