Consiglio di Stato: il ricercatore è diverso dal Prof, almeno per la pensione

Con sentenza n. 1672 del 26 marzo 2013 il Consiglio di Stato fa il punto dell’attuale situazione normativa in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 16 del Dlgs 503/1992 così come novellato dall’art. 72 del DL n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008, giungendo ad affermare che l’ipotesi del trattenimento in servizio rappresenta ormai un’eccezione alla regola dell’interruzione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva (40 anni di servizio) e, stante il suo carattere derogatorio, deve essere puntualmente motivata.
Oltre a ciò, i Giudici di Palazzo Spada, trovandosi a giudicare sulla legittimità delle aspettative di alcuni ricercatori con incarico di professore aggregato di rimanere per un altro biennio in servizio oltre i 40 già maturati – similmente a quanto previsto per i professori – hanno ritenuto non assimilabili le due figure professionali, differenti sia sotto il profilo organizzativo che funzionale, concludendo per l’inapplicabilità ai ricercatori della deroga normativa del trattenimento in servizio.
Da un’attenta analisi della normativa in questione emerge che, a seguito della novella del 2008, quello che era un vero e proprio diritto potestativo a permanere in servizio dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici (compreso il personale in regime di diritto pubblico e quindi i professori universitari) è stato trasformato in una semplice richiesta facoltativa rivolta alla pubblica amministrazione di appartenenza, cui si riconosce un potere discrezionale in ordine al suo eventuale accoglimento in considerazione delle proprie esigenze organizzative e funzionali.
La ratio della novella è da ravvisarsi nell’attualissima esigenza di contenere la spesa pubblica nel contesto del pubblico impiego, circostanza che ha indotto il legislatore ad invertire il rapporto regola-eccezione tra trattenimento in servizio e interruzione del rapporto di lavoro.
Afferma il Collegio: “Poichè è questa la ratio sottesa al richiamato intervento normativo ne consegue che l’ipotesi ordinaria è quella della mancata attivazione dell’istituto del trattenimento (ipotesi ricorrendo la quale l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione sarà limitata all’insussistenza di particolari esigenze organizzative e funzionali le quali inducano a decidere in tal senso), mentre all’ipotesi del trattenimento sarà da riconoscere carattere di eccezionalità, con la necessità di esplicitare in modo adeguato le relative ragioni giustificatrici, conferendo rilievo preminente alle esigenze dell’amministrazione”. In altre parole la scelta a favore del trattenimento in servizio deve essere sostenuta da ragioni oggettive relative alla particolare esperienza professionale acquisita e che siano tali da rendere quel docente tanto indispensabile da sacrificare il contrapposto interesse pubblico al contenimento della spesa.
La scelta compiuta dal legislatore del 2008, tra l’altro, è in linea con il principio del buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 cost., e con i principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, né appare irragionevole rispetto alla normativa comunitaria (il riferimento è al principio di non discriminazione dei lavoratori in base all’età di cui alla Direttiva n. 200/78/CE) in quanto si limita a disciplinare la durata della vita lavorativa anche rispondendo ad un altro interesse di quegli stessi lavoratori che hanno già raggiunto la massima anzianità contributiva e che quindi hanno maturato il diritto di andare in pensione.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della pronuncia in commento (Cons. Stato sentenza n. 1672/2013).

Redazione

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