Il Tar Lazio, con sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011 – Presidente Tosti, Estensore Lo Presti-, nell’accogliere un ricorso presentato da Dirpubblica (Federazione dei dirigenti della PA), ha dichiarato la nullità degli atti dell’Agenzia delle Entrate di conferimento di incarichi dirigenziali a semplici funzionari, adottati in base all’art. 24 del regolamento di amministrazione della citata Agenzia fiscale.
E la qualifica di dirigente è indispensabile, poiché è solo ai dirigenti in senso proprio che compete l’adozione di atti e di provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Il punto è: la nullità dell’atto amministrativo di conferimento dell’incarico travolge anche le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo da questi sottoscritti sino ad invalidare tutti gli atti della successiva riscossione?
LA SENTENZA DEL TAR LAZIO.
La vicenda processuale prendeva le mosse dalla prassi dell’AE di conferire incarichi dirigenziali ad interim a semplici funzionari privi di qualifica dirigenziale, con il riconoscimento del relativo trattamento retributivo. La prassi in questione era formalmente legittimata dal dettato dell’art. 24 comma 2 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia, come risultante dalla modifica deliberata dal Comitato di gestione n. 55/2009, che testualmente recitava: “per inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l’urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1 -( cioè mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti) – fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010».
Ebbene. Tali incarichi, conferiti a semplici funzionari prorogati di anno in anno, senza l’espressa indicazione di un termine di durata e senza che l’AE avesse contemporaneamente provveduto a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti, comportano indiscutibilmente l’espletamento di mansioni superiori da parte personale privo della relativa qualifica, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, che in questi casi ne prescrive la nullità (art. 52 del Dlgs n. 165/2001). Nè tali incarichi possono essere qualificati come ipotesi di “reggenza”, in quanto non legati da esigenze transitorie ed emergenziali circoscritte nel tempo, e non accompagnati dall’avvio di un procedimento per la copertura dei posti vacanti (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 22 febbraio 2010, n. 4063), caratteristiche proprie dell’istituto della reggenza (che peraltro non da neanche titolo alla retribuzione superiore, cioè dirigenziale).
Pertanto, conclude il Tar Lazio, “configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell’assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell’art. 52 co. 5 del D.Lgs. n.165/2001”
IL DIRITTO DI ACCESSO AI NOMI DEI DIRIGENTI.
D’altra parte, traendo spunto dalle argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3812 del 27 giugno 2012 che ha affermato che il cittadino raggiunto dalla notifica di un atto di accertamento tributario ha diritto di accesso agli atti di nomina del messo notificatore, nonchè gli atti attestanti il suo rapporto di servizio con Equitalia (o con la società terza incaricata delle notifiche) per verificarne la legittimità dell’investitura, si deve ritenere che a maggior ragione tale diritto di accesso sussista nei confronti del dirigente dell’Agenzia delle Entrate o presunto tale che abbia sottoscritto la cartella di pagamento.
L’INVALIDITA’ DERIVATA DELLA RISCOSSIONE.
Dalla nullità dell’atto di conferimento dell’incarico discende la nullità, per incompetenza, delle cartelle di pagamento firmate dai “falsi” dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, dunque della successiva ‘iscrizione a ruolo delle somme dovute e, a valle, su tutti i conseguenti atti dell’agente della riscossione.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo delle pronunce citate: