La nuova disciplina del dottorato di ricerca … …

La nuova disciplina del dottorato di ricerca …

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2013, il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, recante il “Regolamento sulle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” .

Tale atto normativo abroga il precedente D.M. 30 aprile 1999, n. 224, fatta eccezione, in via transitoria e fino all’avvio dell’a.a. 2014/2015, di alcune sue disposizioni applicabili ai corsi attivi alla data della sua entrata in vigore.

Tutti i corsi di dottorato dovranno essere istituiti da enti (università e consorzi fra università, ma anche qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzata) accreditati al MIUR, su conforme parere dell’ANVUR, a partire dall’anno accademico 2014/2015, come previsto dall’art. 4 della L. 210/1998, come modificato dall’art. 19 L. 240/2010.

Vediamo in breve le principali novità:

 Soggetti che possono chiedere l’accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca (art. 2 D.M. 45/2013) sono:

  •  università italiane, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani e stranieri (in base all’art.1 del D.M., per “università” si intendono le università statali e non statali, compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale e le università telematiche);
  •  consorzi tra università, di cui una almeno italiana, nonché consorzi tra università, di cui una almeno italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi;
  •  università in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, anche di Paesi diversi;
  •  qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate; per ottenere tale qualificazione sono necessari requisiti di scopo, di attività e organizzativi. Inoltre, tutte le strutture di ricerca appartenenti all’istituzione devono aver partecipato con esito positivo all’ultimo esercizio di valutazione della Qualità della ricerca (VQR).

Sempre in base all’art. 2 del D.M., il rilascio del titolo accademico è rimesso all’università italiana nei casi di convenzione e consorzi con enti di ricerca italiani o stranieri, nonché nel caso di convenzioni con imprese. Nel caso di consorzi fra università, invece, è possibile il rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto. Peraltro, l’art. 10 riferisce la stessa possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto al caso di “convenzioni” con “istituzioni estere”.

Procedura e requisiti di accreditamento.

Il sistema di accreditamento si articola nell’autorizzazione iniziale del MIUR ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti (artt. 3 e 4 D.M. 45/2013).

Sono requisiti necessari:

  • un collegio del dottorato composto di almeno 16 docenti che devono possedere documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso. Questo requisito non si applica, ai sensi dell’art. 5, co. 2 del D.M., agli istituti universitari ad ordinamento speciale;
  • adeguati finanziamenti: in particolare, per ogni ciclo di dottorati, occorre avere la disponibilità di almeno 6 borse di studio per corso di dottorato attivato. Anche tale requisito non si applica, ai sensi dell’art. 5, co. 2 del D.M., agli istituti universitari ad ordinamento speciale;
  •  strutture operative e scientifiche adeguate;
  •  programmazione di attività di formazione disciplinare e interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, di gestione della ricerca, conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale.

L’accreditamento è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell’ANVUR ed ha durata quinquennale. E’ tuttavia prevista la verifica annuale della permanenza dei requisiti. La perdita anche di un solo requisito determina la revoca dell’accreditamento sempre con DM adottato su parere conforme dell’ANVUR.

Criteri generali per la disciplina dei corsi.

Gli artt. 6-12 del D.M. 45/2013 prevedono, in particolare, che

1) la durata minima dei corsi è pari, di regola, a tre anni;
2) gli ambiti disciplinari di riferimento dei corsi devono essere ampi;
3) le università possono attivare corsi di dottorato industriale e corsi di dottorato in apprendistato di alta formazione (art. 5 del D.Lgs. 167/2011);
4) gli organi di ciascun corso di dottorato sono il collegio dei docenti, e il coordinatore del collegio;
5) il bando per l’ammissione è pubblicizzato, fra l’altro, sul sito Euraxess;
6) l’ammissione al corso avviene, di norma, sulla base di una selezione ad evidenza pubblica che deve concludersi entro il 30 settembre di ciascun anno.Per la partecipazione è richiesto il possesso della laurea magistrale o di un titolo straniero idoneo;
7) il titolo è conseguito all’esito della discussione pubblica di una tesi di ricerca;
8) la borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente;
9) il dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno;
10) i dottorandi possono svolgere attività di tutorato degli studenti e attività didattica integrativa.

Finanziamento dei corsi.

 I corsi di dottorato sono finanziati dai soggetti accreditati; il MIUR contribuisce nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e provvede alla ripartizione annuale con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR. I criteri per la ripartizione attengono a qualità della ricerca svolta dai componenti del collegio dei docenti; grado di internazionalizzazione e attrattività del dottorato; grado di collaborazione con le imprese; dotazione di servizi e risorse; sbocchi professionali dei dottori di ricerca.

Anagrafe e banca dati.

Il MIUR cura la costituzione e l’aggiornamento di un’anagrafe nazionale dei dottorati e di una banca dati delle tesi di dottorato. Resta comunque fermo l’obbligo del deposito della tesi presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Per ulteriori approfondimenti, si rendono disponibili:

  1. testo integrale del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45;
  2. le FAQ del MIUR
Redazione

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