Nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2013 è stato pubblicato un comunicato del Ministero dell’Interno con cui si sono definiti i rapporti tra informativa prefettizia antimafia e domanda di iscrizione nella white list (art. 5bis del DL n. 74/2012 come modificato dal DL n. 174/2012).
La principale questione affrontata è se sia necessario che il diniego di iscrizione di un’impresa in una delle white list sia sempre preceduto dall’emissione di un’informazione interdittiva ovvero possa essere adottato anche in assenza di tale preliminare informazione ostativa, potendo prescinderne.
Il problema sorge poiché tanto l’esito della domanda di iscrizione quanto il rilascio dell’informativa antimafia sono adempimenti rientranti nelle competenze della Prefettura, ma non non sempre e necessariamente della medesima Prefettura. Anzi, spesso accade che la Prefettura competente al rilascio della certificazione antimafia non corrisponda alla Prefettura di presentazione della domanda di iscrizione nella white list.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011, alla cui disciplina rinvia espressamente l’art. 5-bis del DL 74/2012, stabilisce che le verifiche circa la sussistenza di situazioni ostative ai sensi della normativa antimafia vengono condotte dalla Prefettura ove ha sede l’impresa interessata all’iscrizione nelle white list (art. 3, comma 2) e che, se l’impresa abbia sede in un’altra provincia, occorre attivare «il Prefetto competente» (art. 4, comma 2) ad eseguire le predette verifiche antimafia. Inoltre, nel caso in cui emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto che ha ricevuto la domanda di iscrizione ne dispone il rigetto, dandone «contestualmente» comunicazione al prefetto competente (art. 4, comma 4).
Da tal quadro normativo il comunicato deduce che “non vi e’ cenno nelle disposizioni richiamate all’adozione di un’informazione antimafia, ne’ di tipo liberatorio, propedeutica, in ipotesi, all’iscrizione nelle white list, ne’ di tipo interdittivo, preliminare, nell’ipotesi inversa, al diniego di iscrizione”.
Pertanto, nel prospettato caso accade che:
la Prefettura competente all’effettuazione delle verifiche antimafia, e dunque preposta alla fase istruttoria, è quella dove ha sede l’impresa (e nel caso di persone giuridiche per sede si intende quella indicata nell’atto costitutivo o nello statuto);
la Prefettura investita dalla domanda di iscrizione, sia nel caso di accoglimento che di rigetto, deve darne contestuale comunicazione anche al Prefetto competente per l’istruttoria e, al fine di disporre riguardo all’istanza, può integrare il quadro delle risultanze istruttorie, non essendo la sua attività decisoria del tutto vincolata.
L’ art. 4, commi 3 e 4 del DPCM 18 ottobre 2011 infatti si preoccupa di creare un efficace e soprattutto tempestivo collegamento tra le due autorità provinciali di pubblica sicurezza: l’esigenza primaria è che venga assicurato un esito coerente tra le statuizioni conclusive dei due distinti procedimenti, l’uno innescato da una domanda d’iscrizione nelle white list , l’altro riferibile ad una richiesta di informazione antimafia, in ossequio al principio di unitarietà dell’azione amministrativa.
Infine, anche nel caso di inoltro di una pluralità di domande d’iscrizione presso più Prefetture, è necessario uno stretto coordinamento dell’attività istruttoria, considerato che l’art. 3, comma 1, del DPCM, non prevede forme o criteri di unificazione dei procedimenti, che, pertanto, restano formalmente distinti. Pertanto, a fronte di domande multiple, l’eventuale sussistenza di situazioni meritevoli di approfondimento dovrà essere oggetto in linea di massima di una valutazione collegiale, che veda coinvolti tutti i responsabili dei Gruppi interforze delle diverse prefetture interessate dagli interventi in questione, nonchè il referente del GIRER.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale del comunicato del Ministero dell’Interno pubblicato in G.U. del 29 aprile 2013, n. 99.