Responsabilità solidale appalti e riforma del lavoro: la circolare del Ministero

Con lettera circolare del 22 aprile 2013, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso noti gli orientamenti interpretativi emersi nel corso dell’incontro con i rappresentanti dei Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro, tenutosi il 7 e l’8 febbraio scorso.

Il documento, che rappresenta un vero e proprio vademecum della riforma del lavoro, dedica una sezione alla responsabilità solidale appalti, cercando di sciogliere i principali nodi del coordinamento tra le due normative.

Di seguito, si riporta in stralcio il testo della circolare in commento, per la parte di interesse.

 

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

1) Quali sono le novità in materia di responsabilità solidale negli appalti ex art. 29 comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, apportate dalla Riforma?

La principale novità introdotta nell’ambito dell’art. 29. comma 2, consiste nella possibilità di introdurre discipline derogatorie alla responsabilità solidale da parte della contrattazione collettiva nazionale.

In proposito, si sottolinea che l’esclusione della responsabilità solidale in forza della deroga operata da parte della contrattazione collettiva nazionale sembrerebbe poter a f fori re ai trattamenti retributivi e non invece alle obbligazioni previdenziali e assicurative di natura pubblicistica maturate nei confronti degli Istituti, intesi quali soggetti terzi rispetto agli accordi derogatori intercorsi tra le pani sociali. Peraltro, sulla questione può essere invocalo anche un principio di carattere generale del nostro ordinamento secondo cui non sembrerebbe consentito alla Ionie contrattuale di incidere direttamente sui “saldi” di finanza pubblica.

Su tale orientamento si registrano però riserve da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ritiene preferibile l’interpretazione secondo cui il CCNI.. non opera come fonte privatistica, ma opera come fonte delegata dal Legislatore con conseguente possibilità, da parte del CCNL, di derogare alla legge anche sotto il profilo previdenziale.

2) La responsabilità solidale in materia di appalti ex art. 29, comma 2, trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori autonomi?

La norma utilizza la locuzione “lavoratori” senza distinguere ira le fattispecie dì lavoro subordinato o autonomo. Sembrerebbe, periamo, ragionevole interpretare la disposizione in senso garantista nei confronti di ciascuna tipologia di lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto.

Su tale orientamento ci sono invece riserve da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ritiene preferibile l’interpretazione secondo cui la disciplina è

riferibile esclusivamente ai lavoratori subordinati in quanto gli stessi riferimenti contenuti nell’art. 2° richiamano tale tipologia di rapporto (retribuzione. TFR ecc.).

3) L’art. 29 comma 2, trova applicazione nei confronti del settore pubblico?

Sembrerebbe di no. anche se in tal senso si è registrato qualche pronunciamento dì merito. Com’è noto, ai sensi dell’art. I. comma 2, il D.Lgs. n. 276/2003 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e del loro personale.

Si allega  il testo integrale della lettera circolare del 22 aprile 2013 del il Ministero del Lavoro.

Redazione

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