Ance: operativa dal 13 giugno l’Autorizzazione Unica Ambientale

Lo scorso 13 giugno è entrato in vigore il nuovo procedimento per richiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013 emanato in attuazione dell’art. 23 del D.l. n.5 del 2012 (c.d. “semplificazioni”).

L’Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) in una recente nota ricorda che l’AUA riunirà, e quindi sostituirà, fino a sette titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dalle normative di settore ed in inoltre quattro dei sette titoli abilitativi elencati all’art. 3 del dpr 59/2013 che hanno attinenza con il settore edile. I soggetti interessati, ai sensi dell’art.1 del citato dpr, presenteranno domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettate al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

1) autorizzazione agli scarichi  (attinenza con il settore edile);

2) comunicazione preventiva per l’uso agronomico di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari e di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 112 del Codice dell’Ambiente  (nessuna attinenza con il settore edile);

3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera  (attinenza con i cantieri edili di grandi dimensioni);

4) autorizzazione generale per impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico  (scarsa attinenza con il settore edile);

5) comunicazione o nulla osta per l’impatto acustico (attinenza con il settore edile);

6) autorizzazione all’uso agronomico dei fanghi di depurazione (nessuna attinenza con il settore edile);

7) comunicazioni in materia di auto smaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi  (attinenza con il settore edile).

L’Ance evidenza che “il nuovo procedimento per l’AUA comporterà una semplificazione notevole in termini di riduzione dei tempi burocratici nonché di riduzione delle spese istruttorie”.

La domanda di AUA diventerà obbligatoria solo ove il soggetto che ne faccia richiesta necessiti di uno o più tra i titoli abilitativi ambientali sopra elencati.

L’autorizzazione unica ambientale, precisa l’Ance, “si applicherà alle categorie di imprese definite PMI ai sensi del art. 2 DM attività produttive 18/4/2005 (meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) e agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di cui all’Allegato VIII parte II del D. Lgs. 152/2006) e ne resteranno esclusi, invece, i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale allorquando tale valutazione (per espressa previsione della normativa statale o regionale) comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale”.

Con un decreto del Ministro dell’Ambiente e del Ministro della Funzione pubblica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, sarà adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all’adozione di questo decreto, le domande dovranno essere presentate nel rispetto delle attuali procedure.

Il referente unico per l’AUA sarà lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) competente per territorio che raccoglie la domanda e la documentazione richiesta e trasmette tutto all’autorità competente (di regola la Provincia) e ai soggetti competenti in materia ambientale (altre p.a. o soggetti pubblici) come previsto dalle specifiche normative di settore.

L’autorizzazione in esame avrà una durata di 15 anni dalla data del rilascio, mentre alcune delle autorizzazioni sostituite dall’AUA avranno una durata inferiore.

Il procedimento durerà dai 90 ai 120 giorni con la possibilità, in alcuni casi l’obbligo, di convocare la conferenza di servizi.

I procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei relativi procedimenti, tuttavia l’AUA potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

In conclusione, l’Ance precisa che “gli oneri istruttori saranno posti a carico dell’interessato. A tal fine si applicheranno le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall’AUA. Tuttavia, la misura complessiva degli oneri non potrà superare quella complessivamente posta a carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore del Regolamento (n. 59/2013) per i singoli procedimenti relativi ai titoli sostituiti dall’AUA”.

Per ulteriori approfondimenti si rendono disponibili il testo del dpr n.59/2013 e della nota dell’Ance.

 

Redazione

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