Appalti trasparenti: obbligo di pubblicità e di trasmissione informazioni all’Avcp

Con la delibera n. 26 del 22 maggio 2013 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha fornito, in attuazione dell’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 (c.d. Legge anti-corruzione), le prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione delle informazioni all’Avcp delle informazioni relative agli appalti.

Nello specifico, entro il 15 giugno, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e le controllate limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, dovevano pubblicare i dati di sintesi su tutti gli appalti del 2012 e comunicare l’avvenuto adempimento all’Autorità sui contratti.

Le informazioni essenziali che ogni stazione appaltante ha dovuto pubblicare sui siti web istituzionali sono il Cig, la struttura proponente, l‘oggetto del bando, la procedura di scelta del contraente, l‘elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura e l’importo delle somme liquidate.

La pubblicazione doveva avvenire in XML e la licenza d’uso non poteva prevedere delle limitazioni rispetto a quanto stabilito dalla legge anti-corruzione. In altri termini, ai fruitori deve essere garantita la possibilità di scaricare liberamente i documenti e di rielaborare i dati. A tal fine l’Autorità procederà ad effettuare delle verifiche-test tra il primo gennaio e il trenta aprile di ogni anno con accessi a breve distanza e se gli accessi non consentano la disponibilità dei dati, la stazione appaltante verrà considerata inadempiente, con conseguente segnalazione alla Corte dei conti.

Contestualmente alla pubblicazione sul proprio sito, le Amministrazioni devono trasmettere le informazioni all’Autorità. Tale adempimento sarà assolto, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro con le comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice Appalti, per quelli di importo inferiore con l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.

Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all’Autorità, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, saranno assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza.

In sede di prima applicazione, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, le pubbliche amministrazioni dovranno trasmettere all’Autorità, via Pec, una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento. Tale comunicazione dovrà riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a codice fiscale della Stazione Appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni in formato digitale standard aperto.

Infine, nel caso di soggetti che hanno già effettuato trasmissioni di dati all’Autorità e/o pubblicazioni sul proprio sito web istituzionale in modalità difformi da quanto indicato dalla delibera n. 26/2013 dovranno anch’essi adeguarsi alle presenti disposizioni entro il 15 giugno 2013.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della deliberazione n.26 del 22 maggio 2013.

Redazione

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