Corte Costituzionale: illegittimo il no aprioristico all’intesa Stato-Regione sulle ricerche di idrocarburi

Con la sentenza n. 117 dello scorso 5 giugno, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 37 della legge della Regione Basilicata dell’8 agosto 2012, n.16, che stabiliva, preventivamente e in misura generalizzata, il diniego dell’intesa con lo Stato per il conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sul proprio territorio.

La disposizione in questione si poneva in netto contrasto con la legge statale n.239 del 2004 (“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”), in particolare con l’art.1 comma 7 che, in materia di allocazione di compiti e funzioni amministrativi per la localizzazione di impianti energetici, prevede che questi vengano “esercitati dallo Stato anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”, al fine di emanare “le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma”, ma che ciò debba avvenire “di intesa con le regioni interessate”.

E proprio questa intesa è quella che la Regione Basilicata, con la censurata norma, ha voluto aprioristicamente negare, violando in tal maniera un obbligo statale e ponendosi in contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata.

La Corte Costituzionale, sul punto, ha chiarito che la disposizione impugnata ricade tanto nell’ambito della competenza legislativa “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, quanto in quello del “governo del territorio” ex art.117 Cost, e stabilisce che proprio sulla natura concorrente della potestà legislativa relativa ad entrambe le materie, si fonda la ragionevole scelta del legislatore statale di introdurre lo strumento dell’intesa tra Stato e Regioni interessate per le “determinazioni inerenti la prospezione, la ricerca e coltivazione di idrocarburi”.

Gli Ermellini concludono richiamando un principio già espresso in passato da autorevoli pronunce in virtù del quale “la preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa vanifica la bilateralità della relativa procedura, che deve sempre trovare sviluppo nei casi concreti, e si pone in simmetrica corrispondenza con le norme che hanno introdotto la “drastica previsione” della forza decisiva della volontà di una sola parte – sia essa, di volta in volta, lo Stato, la Regione o la Provincia autonoma – ritenute costituzionalmente illegittime da questa Corte”.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 5 giugno 2013.

Redazione

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