È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 124 del 29 maggio 2013 – S.O. n. 42) il d.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), la semplificazione di atti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
Il provvedimento, costituito da 12 articoli e da un corposo allegato, era già stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 febbraio 2013, successivamente all’acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
L’Autorizzazione unica ambientale rappresenta un importante strumento di semplificazione, in quanto sostituirà una serie di atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale. Inoltre l’AUA è rilasciata da un unico ente mediante un procedimento improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività e senza che ciò comporti maggiori oneri a carico delle imprese.
La nuova disciplina si applica a tutte le PMI ossia, in base a quanto disposto dall’art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005), alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese che abbiano meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (o in alternativa un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro). Il regolamento riguarda anche agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, mentre la sua applicabilità è espressamente esclusa per i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) quando, in base alla normativa statale o regionale, il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli atti di assenso in materia ambientale.
L’AUA può sostituire fino a sette tipologie di titoli abilitativi, tra cui l’autorizzazione agli scarichi, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l’autorizzazione generale per gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico o le comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Inoltre il regolamento consente alle Regioni di individuare ulteriori atti da ricomprendere nell’AUA.
L’Autorizzazione unica ambientale deve essere richiesta allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), il quale diviene l’interlocutore unico per le imprese; sarà infatti lo stesso SUAP ad interagire con le varie autorità competenti al rilascio dei vari atti, acquisendo i pareri e gli atti di assenso necessari. L’obiettivo di semplificazione è perseguito anche tramite la previsione di rilevanti poteri sostitutivi in caso di inerzia di uno degli enti coinvolti.
L’AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio e deve essere rinnovata mediante invio di un’istanza all’autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza.
Il provvedimento entrerà in vigore il 13 giugno, mentre i procedimenti avviati prima di tale data saranno conclusi ai sensi delle norme attualmente vigenti.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 (Supplemento Ordinario n. 42).