Con la sentenza n. 3211 del 11 giugno 2013 il Consiglio di Stato ha stabilito, riformando la sentenza di primo grado del TAR Lazio, che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento con cui il Consiglio comunale abbia dichiarato la decadenza dalla carica di un consigliere per incompatibilità determinata dalla pendenza di una lite con il Comune.
Nel caso di specie il Consiglio comunale di Bracciano aveva deliberato dapprima l’incompatibilità e successivamente la decadenza dalla carica di un consigliere, versando lo stesso nella condizione di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n. 4, del D. Lgs. 267 del 2000 (il Comune aveva citato in giudizio il consigliere per diffamazione e lesione dell’immagine dell’ente in relazione ad un’intervista televisiva). Il decaduto consigliere comunale aveva quindi invocato la doppia tutela, agendo sia davanti al giudice amministrativo per l’annullamento degli atti illegittimi e per la reintegra nella carica, sia dinanzi al giudice ordinario a protezione del proprio diritto alla spettanza della carica.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 8566 del 17 ottobre 2012, ne aveva accolto il ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo e annullando gli atti del Consiglio comunale, con contestuale condanna per l’amministrazione a disporre la reintegrazione immediata del consigliere ed al risarcimento del danno.
La Quinta sezione del Consiglio di Stato ha però ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal Comune di Bracciano, sancendo l’erroneità della possibilità di ottenere la doppia tutela poiché, a prescindere dal fatto che la domanda tendeva all’annullamento di una delibera dell’amministrazione, l’effettiva causa petendi era incentrata sulla tutela di un diritto soggettivo.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, “in materia di contenzioso elettorale, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo; né la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi, la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo e passivo”.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della pronuncia in commento (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 3211 del 11 giugno 2013).