I Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 3008 dello scorso 31 maggio, si sono soffermati sulla corretta interpretazione che deve essere attribuita all‘articolo 12 del d.p.r. n.252 del 1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni).
Il primo comma dell’articolo in esame prevede che se l’informativa prefettizia antimafia “interessa un’impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un’associazione o raggruppamento temporaneo di imprese”, le cause di divieto di partecipazione agli appalti “non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori”. Il secondo comma stabilisce che “le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori”.
Lo scopo della disposizione è quella di contemperare il prosieguo dell’iniziativa economica delle imprese in forma associata con le esigenze concernenti la sicurezza e l’ordine pubblico connesse alla repressione dei fenomeni di stampo mafioso, ogni volta che, mediante il ricorso a misure espulsive, si determini volontariamente l’allontanamento delle imprese a rischio di condizionamento malavitoso. In tal maniera si è voluto salvaguardare il principio della personalità della responsabilità da una parte e quello della libera iniziativa economica dall’altra.
I Giudici proseguono nella disamina della questione precisando che “il primo comma si applica quando vengono in rilievo le associazioni temporanee di imprese, che non costituiscono un autonomo soggetto giuridico ma rappresentano forme di collaborazione tra imprese finalizzate alla partecipazione ad una determinata gara”. In questo caso, la distinzione tra “individuali” imprese mandanti e “individuali” imprese mandatarie giustifica l’applicazione del sistema delle esclusioni con riduzione della compagine societaria in presenza di informative antimafia indirizzate alla mandante e non anche alla mandataria. Il secondo comma, invece, si applica quando vengano in rilievo consorzi non obbligatori.
In particolare, possono venire in rilevo tutti i consorzi indicati dall’art. 34 del Codice degli Appalti.
Nel caso in esame, in cui un consorzio di cooperative ha partecipato, in qualità di mandatario, ad una procedura di gara in associazione temporanea con un’altra impresa, in qualità di mandante, trova applicazione esclusivamente il secondo comma dell’art. 12.
L’intenzione del legislatore è infatti quella di non consentire la riduzione soggettiva del partecipante alla gara quando, in presenza di una ATI, l’interdizione colpisce l’impresa mandataria; nonchè di consentire la riduzione in presenza di un consorzio. Sulla base di ciò ne consegue la possibilità di procedere alla riduzione anche quando il consorzio partecipa alla procedura in associazione temporanea con un’altra impresa.
Per ulteriori approfondimenti, si fornisce il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 3008 del 31 maggio 2013