L’articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 elenca le fasi della gara e del contratto pubblico per i quali il DURC deve essere acquisito. La lettera e), in particolare richiede che tale documento, in corso di validità, vada acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante e debba risultare regolare al momento dell’emissione del certificato di collaudo, del certificato di regolare esecuzione, del certificato di verifica di conformità, della attestazione di regolare esecuzione, e al momento del pagamento del saldo finale.
Come spesso accade però, la data del pagamento da parte della stazione appaltante agli esecutori del contratto pubblico slitta notevolmente in avanti; col notevole rischio che, alla data della liquidazione del saldo finale il Durc risulti irregolare, cagionando così un ulteriore notevole ritardo nel pagamento dei compensi all’appaltatore .
Per evitare questo vortice diabolico in cui il pagamento tardivo delle commesse comporta l’impossibilità dell’operatore economico di procedere al versamento dei contributi agli enti previdenziali e, al tempo stesso, il mancato pagamento delle poste contributive faccia emergere l’irregolarità del Durc bloccando i pagamenti, la legge ha disposto due importanti correttivi.
Un primo, già previsto all’art.4 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, e denominato “Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore”. Tale tale intervento sostitutivo si attua in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva crelativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto: in tale ipotesi lo stesso RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e ne versa l’ammontare direttamente nelle casse degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Il meccanismo sostitutivo in materia contributiva è ormai largamente utilizzato; le modalità concrete di utilizzo trovano riscontro nella Circolare n. 3/2012 del 16.02.2012 adottata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella Nota Prot. n. 60010.21/03/2012.0002029 del 21 marzo 2012 fornita dall’l’INAIL e nella circolare n. 54 adottata dall’Inps il 13/04/2012.
Il secondo intervento correttivo è invece recentissimo, ed era stato fortemente caldeggiato dal mondo imprenditoriale. La disposizione 11 ter del cd. “decreto-pagamenti” (D.L. 35/2013) prevede infatti che, ai fini dei pagamenti delle pubblighe amministrazioni, “l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. Con tale sistema legale si da l’avvio ad una sorta di Durc retrodatato, che consente agli operatori economici di rappresentare alla stazione appaltante la propria regolarità contributiva non già al momento del pagamento effettivo (ossia quando gli effetti dei ritardi nei pagamenti pubblici abbiano già prodotto i loro brutali e devastanti effetti !), ma al momento della fatturazione o richiesta di pagamento equipollente, quando, si presume, l’impresa sia ancora in grado di versare regolarmente le contribuzioni dovute.
Fermo restando., è chiaro, lo strumento alternativo dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante, di cui si è appena detto.