Busin: Definizione dell’ambito di applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente per i versamenti a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e di IVA nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l’Onorevole interrogante segnala taluni aspetti problematici connessi all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina prevista all’articolo 13-terdel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore nell’ambito dei contratti d’appalto e di subappalto di opere e servizi. Il citato articolo 13-ter è intervenuto sulla disciplina previgente di cui all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con la sostituzione integrale del comma 28 e con l’aggiunta dei commi 28-bis e 28-ter.
La nuova disciplina prevede che la responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti richiesti dalla legge, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
Sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della prevista documentazione.
L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro.
Ciò premesso, l’Onorevole interrogante chiede, in particolare, che vengano fugati dubbi interpretativi – non completamente risolti dall’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 – al fine di chiarire se la disciplina in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore/subappaltatore trovi applicazione solo con riferimento ai contratti di appalto stipulati nell’ambito del settore edilizio ovvero si applichi alla generalità dei contratti di appalto.
Al riguardo occorre evidenziare che tale problematica è stata recentemente oggetto di interpretazione da parte dell’Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E del 1o marzo 2013.
Nel citato documento di prassi l’Agenzia si è espressa a favore della più ampia applicazione della normativa de qua, atteso che il citato articolo 13-ter dispone la modifica dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223/2006, rubricato «Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale» ed è inserito nel Titolo III, concernente «Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi».
Pertanto, lo scopo della norma non è di contrastare l’evasione nel solo ambito del settore edile, ma è quello di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione dei contratti di appalto e di subappalto a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.
Inoltre, la predetta circolare 2/E precisa che, per quanto concerne la tipologia di contratti interessati dal citato articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, occorre fare riferimento alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall’articolo 1655 del codice civile, secondo cui l’appalto è «… il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».
Pertanto, l’Agenzia delle entrate chiarisce che devono ritenersi escluse dal campo di applicazione delle norme in esame le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:
a) gli appalti di fornitura dei beni;
b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.;
c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;
e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
Infine, è utile rammentare che la norma in materia di responsabilità solidale in argomento trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.