Per il personale delle società in house limiti solo assimilati alle PA

Federutility e Federambiente hanno recentemente fornito una circolare sul tema delle limitazioni legislative in materia di personale delle società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali in affidamento diretto (società c.d. in house), tentando di mettere ordine in una normativa che si presenta discontinua, caotica e non coordinata rispetto ai principi di diritto privato.

Per quanto riguarda le modalità di reclutamento, regolate da ultimo dall’art. 3-bis, comma 6 secondo periodo DL 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, viene sostenuta l’interpretazione che prevede l’adozione obbligatoria da parte della società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali di propri provvedimenti contenenti i criteri e le modalità di reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo: in particolare, le società totalmente pubbliche in house devono predisporre, con proprio provvedimento, regole ispirate ai principi vigenti per l’accesso al pubblico impiego contenuti nell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001. E tuttavia tutto questo deve avvenire in modo coerente con la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale di queste società.

Per quanto invece riguarda le politiche aziendali in materia di assunzioni e di dinamica retributiva, la tendenza è quella di estendere alle società in house divieti e limitazioni valide per le pubbliche amministrazioni. Tuttavia non si applica quella norma che ha imposto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il congelamento di contratti e stipendi fino all’anno 2014. Conseguenzialmente impedimenti o limitazioni formali o sostanziali in materia di contrattazione collettiva possono venire in essere solo con apposito atto di autonomia interna della società.

Allo stesso tempo se il “bilancio consolidato” del gruppo municipale (comprensivo di quello dell’ente e delle società controllate) presenta un rapporto tra spese per il personale e spese correnti superiore al 50%, spetterà all’ente locale, in qualità di azionista unico, dare direttive alla società al fine di contribuire al ripristino del rapporto al di sotto del tetto.

L’eventuale estensione delle prescrizioni che stabiliscono divieti e limitazioni per le assunzioni del personale e/o di contenimento della spesa per il personale a carico dell’ente proprietario anche alla società in house avviene, in sostanza, a seguito di una valutazione programmatica con l’ente proprietario, seguita da un provvedimento autonomo della società che potrà ricorrere allo scopo, per esempio, alla rinegoziazione degli accordi collettivi, al blocco ai bonus, all’attivazione di contratti di solidarietà o ad altri ammortizzatori sociali.

Dalle regole in discorso sono escluse le società “strumentali” dell’ente locale, le società quotate, le società di gas ed energia e quelle miste socio privato scelto con gara a doppio oggetto.

Redazione

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