L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso nota, con un comunicato del 15 giugno 2013, la propria delibera del 30 maggio 2013 con la quale ha sanzionato un’impresa per avere inoltrato atti di citazione presso sedi di Giudice di Pace sistematicamente incompetenti, al fine di indurre i consumatori a pagare debiti in realtà non esistenti.
Il numero di provvedimenti dello stesso tipo adottati dall’Antitrust negli ultimi sei mesi sale cosi a tre; l’obiettivo di tali decisioni è quello di contrastare con forza l’utilizzo di questa pratica, ritenuta aggressiva perché basata sulla minaccia di promuovere un’azione legale manifestamente temeraria o infondata.
Nel caso di specie il provvedimento è stato adottato nei confronti dell’impresa individuale Consuelo Paravati, in seguito alle numerose richieste di intervento pervenute da alcune associazioni di consumatori (Confconsumatori e Unione Nazionale Consumatori) le quali avevano ricevuto, nel corso degli ultimi anni, diverse segnalazioni al riguardo.
Dall’istruttoria conclusa nei confronti dell’impresa è risultato infatti che “al fine di tentare di recuperare crediti infondati o prescritti, il professionista ha inoltrato a diversi consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione fittizia della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo”.
L’ AGCM ha ritenuto tale pratica idonea a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, fosse preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario.
La condotta in esame integra, secondo quanto riportato dall’Antitrust, “una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo, rubricato “ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento”, è considerata aggressiva una pratica basata su qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.”
L’Autorità ha quindi sanzionato l’impresa con una multa di 50 mila euro, imponendo inoltre la pubblicazione di un estratto del provvedimento sanzionatorio su due quotidiani.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale della delibera AGCM del 30 maggio 2013 (rif. PS8710).