Responsabilità solidale appalti: applicazione estesa a tutti i settori e non solo all’edilizia

L’art. 13 ter del D.L. n. 83/2012, convertito con la L. n. 134/2012, è intervenuto sul testo dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006, prevedendo la responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dall’appaltatore (e dagli eventuali subappaltatori) in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di appalto (e subappalto).

Tale responsabilità è esclusa se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte del subappaltatore/appaltatore, attraverso un’asseverazione prestata da professionisti abilitati o attraverso una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

La normativa in questione prevede, peraltro espressamente, la possibilità di sospendere il pagamento del corrispettivo finché non sia esibita la predetta documentazione sulla regolarità tributaria, il che vale sia per l’appaltatore nei confronti del subappaltatore che per il committente nei confronti dell’appaltatore.

Tuttavia, all’indomani dall’entrata in vigore della norma, numerosi sono stati i problemi interpretativi circa il suo ambito di applicazione e le tipologie di contratti interessate, tanto da indurre l’Agenzia delle Entrate ad emanare una prima circolare interpretativa (circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012) che però non è riuscita a fugare i dubbi relativi all’applicazione di tali nuove disposizioni.

In questo contesto di incertezza applicativa, la questione è stata resa oggetto di un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera, proposta dall’On. Filippo Busin (LNA) allo scopo di conoscere gli orientamenti del Governo in merito e di chiarire, una volta per tutte, se la disciplina dettata in materia di responsabilità solidale trovi applicazione solo con riferimento ai contratti di appalto stipulati nell’abito del settore edilizio, o se piuttosto si applichi alla generalità dei contratti di appalto.

Univoca la risposta del Ministero dell’Economie e delle Finanze che, conformemente a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 1° marzo 2013, ha stabilito che l’applicazione dell’art. 13 ter si estende a tutti i settori e non solo all’edilizia, in quanto ratio della norma “non è contrastare l’evasione nel solo ambito del settore edile, ma è quello di far emergere la base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione dei contratti di appalto e di subappalto a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti”.

Per quanto riguarda, poi, la tipologia di contratti coinvolti, occorre far riferimento alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto tipizzato dall’art. 1655 c.c., restando invece escluse le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto di opera, il contratto di fornitura di beni, il contratto di trasporto, il contratto di subfornitura e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

 

 

 

Redazione

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