Responsabilità Solidale Appalti, il testo dell’interrogazione parlamentare

Busin: Definizione dell’ambito di applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente per i versamenti a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e di IVA nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.

  Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, evidenziando come l’articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 abbia modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi, prevedendo la responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. A tale riguardo segnala come, sebbene le piccole e medie imprese costituiscano l’asse portante dell’economia italiana, anche in termini occupazioni, proprio queste ultime siano gravate da un eccessivo carico fiscale e burocratico, e siano penalizzate dalla lentezza della giustizia.
In questo contesto sottolinea come la disciplina sopra richiamata abbia sollevato alcuni problemi interpretativi circa il relativo ambito di applicazione e le tipologie di contratti interessate, tanto da costringere l’Agenzia delle entrate ad emanare una circolare interpretativa che, tuttavia, non è riuscita a fugare i dubbi relativi all’applicazione di tali disposizioni. Infatti, stante l’attuale formulazione della norma, questa troverebbe applicazione non solo per gli appalti concernenti il settore edilizio, ma si estenderebbe anche agli appalti di opere o servizi non riferibili a questo settore e riguarderebbe anche i contratti d’opera previsti dall’articolo 2222 del codice civile o, addirittura, i contratti di semplice fornitura di beni o servizi.
Alla luce di quanto richiamato, l’interrogazione intende conoscere gli orientamenti del Governo in merito e se l’Esecutivo non ritenga necessario fornire una chiara e definitiva indicazione al fine di precisare che i contratti di appalto da assoggettare alla disciplina di cui al citato articolo 13-ter del decreto-legge n. 83, sono solo quelli relativi al comparto delle grandi opere edilizie.

  Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati qui.

  Filippo BUSIN (LNA) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, limitatamente alla parte in cui si chiarisce che devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della normativa oggetto dell’interrogazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio, il contratto d’opera disciplinato dall’articolo 2222 del codice civile. Evidenzia tuttavia come permanga, in capo alle piccole e medie imprese, un carico burocratico eccessivo, invitando pertanto a riflettere circa un’eventuale limitazione dell’ambito di applicazione della disciplina sulla responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi, attraverso la previsione di specifiche soglie di valore.

Redazione

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