Con sentenza n. 11833 del 16 maggio 2013 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sgombrato il campo da ogni dubbio circa l’operatività del divieto per il dipendente pubblico in part time di prestare nel tempo libero la propria opera come avvocato. Il divieto di iscrizione all’albo degli avvocati, o la cancellazione dallo stesso una volta decorsi inutilmente i termini per l’opzione tra l’una o l’altra professione soddisfa l’interesse pubblico a difendere l’indipendenza del legale e l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione.
La questione giuridica affrontata dalla Suprema Corte ruota attorno alla vigenza delle disposizioni della Legge n. 339/2003 (che espressamente vieta ai dipendenti della pubblica amministrazione in part time di svolgere la professione forense) in rapporto a tutte quelle norma successive che hanno liberalizzato l’attività di avvocato: il riferimento in particolare è al DL n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) che subordina lo svolgimento di tale professione al solo possesso dei titoli abilitativi e al DPR professioni (n. 137/2012) per il quale la libera professione può essere esercitata in maniera sia abituale sia prevalente.
Ebbene, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto “di dover escludere una abrogazione tacita delle disposizioni della legge n. 339/2003 per effetto della normativa sopravvenuta” in quanto “l’incompatibilità tra impiego pubblico part time ed esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente”.
“La legge n. 339/2003 – prosegue la sentenza – è finalizzata infatti a tutelare interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il buon andamento della PA. (art. 97 Cost.) e l’indipendenza della professione forense onde garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.); in particolare la suddetta disciplina mira ad evitare il sorgere di possibile contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente ed interesse della PA, ed è volta a garantire l’indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti con quelli del cliente; inoltre il principio di cui all’art. 98 della Costituzione (obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla Nazione) non è poi facilmente conciliabile con la professione forense, che ha il compito di difendere gli interessi dell’assistito, con possibile conflitto tra le due posizioni”.
Poiché la Legge n. 339/2003 fa da scudo ad interessi di rango costituzionale, si rivelano inutili anche i tentativi di sollevare contrasti con la Costituzione o con il Diritto dell’Unione europea.
Tanto la Corte Costituzionale (sentt. nn. 390/2006 e 166/2012), quanto la Corte di Giustizia (sent. C-225/2009) infatti hanno affermato la legittimità e la ragionevolezza di tale disciplina, peraltro confermata anche dalla recente Riforma forense di cui alla L. n. 247/2012, che all’rt. 18 lett. d) prevede espressamente l’incompatibilità della professione di avvocato anche con qualsiasi attività di lavoro subordinata anche se con orario di lavoro limitato.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale della sentenza in commento (Cass. SSUU, sent. n. n. 11833 del 16 maggio 2013).
Home Professioni Avvocati SSUU Cass: la professione di avvocato è incompatibile con il pubblico impiego