La direzione dei lavori per l’adeguamento della rete idrica del Comune, rientrante tra le opere idrauliche, non può essere aggiudicata ad un architetto, bensì ad un ingegnere. La rete idrica non fa parte infatti della c.d. edilizia civile, che prevede la partecipazione degli architetti.
E’ quanto afferma il Tar Puglia – Lecce, con la sentenza n. 1270/2013, accogliendo il ricorso dell‘Ordine degli Ingegneri che erano stati esclusi dall’appalto.
I magistrati amministrativi precisano come i lavori sugli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell’acqua costituiscano una vera e propria opera idraulica, non rientrante nel concetto di “edilizia civile”. In quest’ultimo invece vanno ricomprese tutte quelle opere anche connesse ed accessorie, ma che riguardino pertinenze al servizio di singoli fabbricati o complessi edilizi.
E’ infatti la legge stessa a disciplinare tale distinzione, ed in particolare il d.lgs. 129/92, che agli articoli 1 e 2 ha attribuito una specifica riserva a favore degli ingegneri sulla progettazione di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile; una riserva che nessun regolamento del Comune può derogare.
Qui il testo integrale della sentenza n. 1270/2013 del Tar Puglia.