Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.3205 dello scorso 10 giugno, approfondisce la disciplina prevista dall’art. 1 sexies del d.l. n. 239 del 2003 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica).
L’art. 1-sexies del d.l n. 239 del 2003, come sostituito in sede di conversione dalla legge n. 239 del 2004, e successivamente modificato dall’articolo 27, comma 24, lettera a), della legge n.99 del 2009, prevede che le funzioni in merito alla realizzazione e all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono di competenza dello Stato. Inoltre, dispone che l’autorizzazione unica per la realizzazione di elettrodotti di rilevanza nazionale sostituisce qualunque atto d’assenso e costituisce titolo per la realizzazione del progetto e che l’accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 3 dell’art. 1-sexies del medesimo decreto legge prevede, ulteriormente, che l’autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare al quale “partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere”. Corollario di tale disposizione è la necessaria partecipazione al procedimento della Regione e dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto. A questi non spetta, peraltro, l’accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi di cui è esclusivamente competente lo Stato, ma solo l’espressione di un parere.
Nel caso in cui l’autorizzazione unica delle opere progettate non dovesse essere conforme agli strumenti urbanistici comunali, ciò non comporterebbe l’illegittimità dell’autorizzazione stessa.
Nel caso in esame, i giudici di Palazzo Spada si soffermano, in particolare su un altro tema rilevante, quello attinente la compatibilità del progetto di un elettrodotto con i valori paesaggistici e ambientali, presidiato dal procedimento di valutazione di impatto ambientale previsto dall’art. 29 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. I giudici ritengono illegittima la determinazione ministeriale che reca giudizio positivo di compatibilità, superando un precedente decreto in cui si evidenziava l’opportunità di “considerare l’opzione cavo interrato, al fine di non interferire con l’ambito paesaggistico ambientale”. In altri termini, la Via positiva rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, va annullata per difetto di motivazione dell’assenso paesaggistico espresso senza aver adeguatamente valutato l’effettiva praticabilità di soluzioni alternative di tracciato e la possibilità di parziale interramento della linea elettrica, al fine di evitare l’inevitabile compromissione del patrimonio ambientale.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 3205 del 10 giugno 2013.