E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2013 la Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 con cui l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fornisce alle stazioni appaltanti, alle Società organismi di attestazione (SOA) e alle imprese indicazioni sulla corretta emissione dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL).
Con la sua pubblicazione cessano gli effetti della precedente Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010 recante “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e alle soa in materia di controllo sui certificati di esecuzione dei lavori e sull’applicazione dell’art. 135, comma 1-bis, del d.lgs. 163/2006”.
La Delibera riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione, e ha come scopo quello di velocizzare il rilascio dei Certificati per via telematica e di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici.
Secondo l’art. 1 e 2 della Delibera n. 24, ai fini dell’emissione del Certificato di esecuzione lavori, l’impresa esecutrice deve avanzare formale richiesta alla S.A., la quale a sua volta è tenuta ad emettere i CEL secondo le modalità telematiche indicate dall’Autorità, consultabili sul sito dell’authority alla Sezione Servizi ad accesso riservato.
L’emissione del CEL, in particolare, deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice, attraverso il rilascio di copia telematica o comunicazione del numero di inserimento informatico. Entro il medesimo termine di trenta giorni, la S.A. deve, inoltre, inserire il Certificato nel casellario informatico, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. a), del Regolamento di Attuazione.
Qualora, ai fini della qualificazione SOA, intenda avvalersi di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una stazione appaltante, l’impresa deve presentare alla SOA copia del CEL telematico o il relativo numero di inserimento informatico.
L’impresa esecutrice che, a seguito di formale istanza di emissione del CEL, non abbia ricevuto riscontro dalla S.A., può presentare alla SOA la documentazione relativa alla richiesta.
Ai sensi dell’art. 4, qualora la SOA, nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice degli Appalti, dovesse riscontrare che il CEL non è presente nel casellario informatico, deve darne comunicazione alla S.A. e all’Autorità per l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori.
La segnalazione deve essere inviata all’Autorità assieme alla documentazione relativa alla ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice.