Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.3231 dello scorso 11 giugno, ha riconosciuto l’applicabilità del principio sancito dall’articolo 43 del D.P.R. 445/2000 anche al Durc.
In particolare, l’art. 43 del richiamato d.p.r. prevede che “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d’ufficio le relative informazioni”.
Ed il Durc rientra espressamente tra i certificati di cui all’art. 46, comma I, lett. p) (“assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto”).
In altri termini, alla luce della normativa sopra richiamata, che costituisce espressione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l’azione amministrativa, si evince il generale principio secondo cui quest’ultima non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione.
Nel caso di specie un’impresa, interessata a partecipare ad un bando finalizzato all’erogazione di incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione, aveva allegato alla domanda di partecipazione la richiesta del Durc, riservandosi di trasmettere, al competente sportello unico INPS-INAIL, il rilasciando certificato nel termine fissato dal bando stesso.
Una volta acquisito l’originale l’impresa lo aveva inviato mediante servizio postale all’ufficio competente, tuttavia non era mai arrivato a destinazione.
Sulla base di ciò, si era proceduto al rigetto della domanda di partecipazione ritenendo che la mancata ricezione del Durc entro i termini costituiva omissione tale da comportare l’archiviazione della domanda.
Il Consiglio di Stato, sulla base delle osservazioni esposte sopra, ha chiarito che nel caso in esame l’impresa aveva tempestivamente prodotto la richiesta del Durc inoltrata allo sportello unico INPS-INAIL ed aveva altrettanto tempestivamente spedito il relativo documento fornendone la prova; per cui a dire dei Giudici “l’Amministrazione era vieppiù tenuta ad acquisire d’ufficio il cartaceo della certificazione alla stregua del principio anzidetto, disponendo dei dati dell’impresa richiedente e del relativo numero identificativo”.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 3231 dell’11 giugno 2013.