Il Consiglio dell’Unione Europea, per consentire l’accesso al diritto dell’Unione in modo più rapido ed economico, con regolamento del 7 marzo 2013, n. 216, ha stabilito che la Gazzetta ufficiale debba essere pubblicata in formato elettronico nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione Europea e che “soltanto la Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea pubblicata in formato elettronico (…) è autentica e produce effetti giuridici” (art. 1, comma 2).
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In proposito, già la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-161/06, Skoma-Lux sro contro Celnì reditelstvì Olomouc, aveva dichiarato che gli atti giuridici dell’Unione non sono opponibili ai singoli se non sono stati regolarmente pubblicati nella Gazzetta ufficiale, non essendo sufficiente, ai fini dell’opponibilità, la mera pubblicazione on-line degli stessi contenuti; “se è vero – precisa la Corte – che la legislazione comunitaria è effettivamente disponibile su internet e che i singoli ne prendono conoscenza sempre più frequentemente tramite tale strumento, mettere a disposizione tale legislazione in siffatta maniera non può equivalere, in mancanza di una normativa comunitari a riguardo, ad una pubblicazione, nelle forme di legge, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea”.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo completo del regolamento UE n. 216/2013.