Il Tar di Palermo ha respinto, con ordinanza 9 luglio 2013 n. 469, l’istanza cautelare del Ministero della Difesta, che aveva chiesto la sospensione dell’atto di revoca, da parte della Giunta Regionale Siciliana, delle autorizzazioni rilasciate nel giugno 2011 per l’installazione del sistema di comunicazione satellitare MUOS di Niscemi.
Il Ministero ha posto a fondamento dell’istanza cautelare il danno economico conseguente alla sospensione dei lavori, ma ha anche evocato un danno “diplomatico”, perché i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni per il Muos «incidono negativamente sui rapporti tra Italia, Stati Uniti d’ America e Nato».
I giudici palermitani hanno invece ritenuto che in questa materia assuma priorità e assoluta prevalenza il principio di precauzione (art. 3 ter d. lgs 3 aprile 2006, n. 152) nonché l’indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente, fino a quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema MUOS.
Il Tar ha anche rilevato che, oltre al potenziale danno alla salute, sussistono seri dubbi anche in ordine all’incidenza e la pericolosità del sistema in questione sul traffico aereo della parte orientale dell’Isola, e in particolare sugli aeroporti di Comiso, Sigonella e Catania.
La pronuncia si è basata anche su quanto dichiarato dal perito nominato dal TAR, il docente universitario Marcello D’Amore, il quale aveva riferito ai giudici che «il campo elettromagnetico irradiato dal Muos può produrre effetti biologici sulle persone esposte; interferenze elettromagnetiche in apparecchiature elettroniche, strutture aeroportuali e aeromobili; effetti sulla biocenosi e sulla fauna del Sito di importanza comunitaria Sughereta di Niscemi».
In conclusione rimane efficace la decisione della Regione Sicilia di bloccare i lavori, che vengono contestati dalla popolazione niscemese e siciliana nel timore di conseguenze sulla salute per le emissioni dei radar.