La commissione tributaria regionale di Roma, prima sezione, con l’ordinanza n. 86 del 4 luglio scorso ha rimesso gli atti alla Consulta, sollevando la questione di legittimità costituzionale della norma di legge che non esonera dal pagamento del contributo unificato le associazioni di volontariato.
Per i giudici d’appello, la norma in questione violerebbe gli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 della Costituzione perché, chiariscono i giudici, l’attività svolta da questi enti, è tesa “al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale oltre ad essere la più diretta espressione del principio di solidarietà sociale”.
In realtà , all’interno del processo tributario non sono previste ipotesi di esonero dal pagamento del contributo unificato neppure per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari, per gli agenti della riscossione e per gli enti commerciali.
Addirittura, in caso di irregolarità commesse dalla parte o dal difensore la segreteria della commissione tributaria provvede a notificare presso il domicilio eletto un invito al pagamento per il recupero del contributo. D’altra parte la prenotazione a debito è consentita solo alle amministrazioni dello stato e alle agenzie fiscali; ma è del tutto vietata per le amministrazioni pubbliche, per i concessionari o per gli agenti della riscossione.
Infine, occorre ricordare che per determinare l’importo del contributo unificato occorre fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo che forma oggetto di contestazione.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo dell’ordinanza n.86 del 4 luglio 2013.