Si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 26 codice del processo amministrativo, novellato dal d.lgs. n. 195 del 2011 – che prevede il pagamento non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo – quando si è in presenza di lite temeraria. La sanzione in questione può essere applicata anche nel caso di violazione del dovere di sinteticità previsto dall’art. 3, comma 2, c.p.a., atteso che “lo scopo della norma è quello di tutelare la rarità della risorsa giudiziaria”.
Non lascia via d’uscita la quinta sezione del Consiglio di Stato, Presidente Vito Poli, con la sentenza n. 3210/2013.
I giudici di palazzo Spada, trovandosi di fronte una fattispecie relativa a ricorso per revocazione di una sentenza, poi dichiarato inammissibile, che si componeva di 30 pagine, ulteriormente illustrate in due memorie, una di 10 e l’altra di 19 pagine, non hanno avuto dubbi: è lite temeraria, ergo scatta la sanzione ex art. 26 c.p.a.
Il ricorso infatti risultava palesemente in contrasto con principi consolidati, e metteva in discussione giurisprudenza pacifica sia del Consiglio di Stato che della Corte di Cassazione.
Non solo. La sentenza del Consiglio di Stato di cui si chiedeva la revocazione risultava tra l’altro motivata in modo esaustivo e fondata su una giurisprudenza consolidata.
Il massimo organo della giustizia amministrativa, nel motivare la sanzione pecuniaria applicata, spiega che l’art. 26 c.p.a. ha natura sanzionatoria e prescinde da una specifica domanda oltre che dalla prova del danno subito: il gettito, commisurato a limiti edittali predeterminati, è destinato al bilancio della giustizia amministrativa perché intende tutelare la rarità della risorsa giudiziaria, che costituisce «un bene – scrivono i giudici – non suscettibile di usi sovralimentati o distorti, soprattutto a presidio dei casi in cui il suo uso è davvero necessario».
Ma i giudici vanno oltre, e affermano che la sanzione prevista dall’art. 26, comma 2, c.p.a., nel testo novellato dal d.lgs. n. 195 del 2011, può anche essere applicata nel caso di violazione del dovere di sinteticità sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a., strumentalmente connesso al principio della ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.), a sua volta corollario del giusto processo, che assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dal rilievo dell’interesse pubblico in occasione del controllo sull’esercizio della funzione pubblica. La sinteticità degli atti, infatti, costituisce uno dei modi – e forse tra i più importanti – per arrivare ad una giustizia rapida ed efficace. Nella specie la sentenza in rassegna ha anche ipotizzato la violazione del dovere di sinteticità degli atti di parte sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a., atteso che le tesi della ricorrente erano state esposte in un ricorso di 30 pagine, ed ulteriormente illustrate in due memorie, una di 10 e l’altra di 19 pagine, con la conseguente applicazione dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ma il Collegio ha ritenuto che tali atti, benché sovrabbondanti, non costituiscano ancora pienamente – allo stato dell’evoluzione giurisprudenziale sul punto – un’ipotesi di violazione del predetto dovere di sinteticità
Qui il testo integrale della sentenza n. 3210/2013 del Consiglio di Stato