Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici: il parere del Consiglio di Stato

La Commissione speciale del Consiglio di Stato, con parere n.3014 dello scorso 26 giugno, si è pronunciata sulla immediata e diretta impugnabilità delle disposizioni regolamentari contenute nel d.p.r. n. 207 del 2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.163 del 2006) da parte degli enti esponenziali della collettività ma non da parte dei singoli soggetti od imprese. In particolare i Giudici d Palazzo Spada hanno chiarito che le disposizioni regolamentari, avendo natura generale ed astratta, non sono impugnabili direttamente ed immediatamente da singole imprese di settore, poiché tali soggetti sono privi di una posizione giuridica differenziata rispetto agli altri membri della collettività. Solamente nel momento in cui il regolamento viene applicato e un determinato soggetto viene specificamente inciso dal provvedimento applicativo, la posizione del singolo acquista diviene differenziata.

Al contrario, le medesime disposizioni di un regolamento possono essere impugnate immediatamente e direttamente da un ente esponenziale della collettività. In tal caso, quindi, non è necessario attendere l’atto applicativo; trattandosi di tutelare gli interessi del gruppo, l’ente esponenziale è leso per il solo fatto dell’introduzione nell’ordinamento di una norma il cui contenuto arreca un pregiudizio a tutti gli appartenenti alla categoria rappresentata.

Il Consiglio di Stato si sofferma su un ulteriore aspetto: sull’estensione del sindacato del Giudice amministrativo sulle disposizioni regolamentari. Si ritiene che il Giudice amministrativo, in sede di scrutinio su disposizioni regolamentari, possa verificare se l’esercizio della funzione regolamentare sia avvenuto in coerenza con le norme attributive di tale potere, attraverso una serie di standard di controllo o figure sintomatiche. Tale sindacato avviene mediante un giudizio a schema binario che prescinde dal confronto della norma censurata con un tertium comparationis ma che fa comunque riferimento a standard di controllo, i quali sono la coerenza logica intrinseca del provvedimento,la congruità dell’istruttoria, l’esatta individuazione dei fatti rilevanti e la disparità di trattamento.

Infine, nel provvedimento in esame, i Giudici dichiarano l’illegittimità di alcune norme del regolamento di attuazione. Tali disposizioni, come affermato nella pronuncia, sono ritenute affette “da vizi di contraddittorietà e di illogicità che possono essere ricondotti alla violazione del principio di eguaglianza o al vizio di eccesso di potere”.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo del parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013.

 

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it