1) La solidarietà solidale appalti dopo il decreto legge “Fare”
Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Misure urgenti per imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile”, meglio noto come Decreto Fare, pubblicato in GU Serie Generale n.144 del 21-6-2013 ed in vigore dal 22 giugno 2013, è intervenuto sulla responsabilità fiscale negli appalti, riducendone in parte la portata.
Al capo II, nella parte riguardante la semplificazione in materia fiscale, l’art. 50 del decreto, rubricato “Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti“, recita: << Al comma 28, dell’articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta” sono sostituite dalla seguente “dovute“>>.
Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, modificato oggi dal Decreto Fare, così recitava: “28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido”.
E’ subito importante sottolineare che l’abolizione della solidarietà riguarda solo l’IVA a carico del subappaltatore e dell’appaltatore. Viene modificata infatti solo la parte che riguarda la responsabilità solidale relativamente ai versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e sull’IVA per le prestazioni collegate, ma non la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute da lavoro dipendente.
Pertanto, sarà comunque necessario continuare ad acquisire l’asseverazione da parte di professionisti abilitati per evitare l’applicazione di una responsabilità solidale (subappaltatore appaltatore) o di una responsabilità sanzionatoria (committente-appaltatore). L’asseverazione non è altro che una autocertificazione con la quale il prestatore del servizio dichiara di aver regolarmente effettuato le ritenute di lavoro dipendente.
Decade pertanto la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e committente limitatamente al mancato versamento dell’Iva da parte degli imprenditori che sottoscrivono contratti d’appalto o di subappalto; di conseguenza, viene meno anche la sanzione a carico del committente.
Resta invece la responsabilità condivisa per il mancato versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente per le prestazioni eseguite in costanza di subappalto.
Nella relazione illustrativa di sintesi che accompagna alla Camera dei Deputati il ddl di conversione del Decreto Fare, sul punto si legge:
“In primo luogo viene meno (articolo 50, che modifica l’articolo 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006) la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’erario dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Si segnala, al riguardo, che Confindustria ha presentato nel marzo 2013 una formale denuncia (complaint) alla Commissione europea per sostenere l’incompatibilità con il diritto comunitario delle regole che riguardano nello specifico la responsabilità solidale dell’appaltatore per quanto riguarda il versamento all’erario dell’Iva dovuta dal subappaltatore. Analoga denuncia è stata presentata dall’Associazione italiana dei dottori commercialisti di Milano”.
Più ampia la scheda di lettura, sempre alla Camera, dell’articolo in questione:
“L’articolo 50 reca modifiche all’articolo 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006 in tema di responsabilità solidale dell’appaltatore. In particolare tale responsabilità viene meno per quanto riguarda il versamento dell’Iva, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
L’attuale formulazione della norma in questione è stata disposta dall’articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012, il quale ha altresì aggiunto i commi 28-bis e 28-ter, sempre in tema di soggetti responsabili per il versamento di somme all’erario nel caso di appalto di opere e di servizi. La disposizione, in sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. La responsabilità è esclusa se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore; tale documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. Sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti prescritti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all’ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore.
E’ infine prevista l’applicazione delle predette norme ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici, escludendo le stazioni appaltanti.
In precedenza il comma 28 era stato sostituito dal comma 5-bis dell’art. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, con il quale si prevedeva nel caso di appalto di opere o di servizi, la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per il versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostrasse di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento.
L’Agenzia delle entrate con la circolare 2/E del 1° marzo 2013 ha fornito, dopo la precedente circolare n.40/E del 2012, ulteriori chiarimenti sulle problematiche interpretative sorte sull’articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012. In particolare, per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione, è stato escluso che l’articolo 13-ter trovi applicazione soltanto in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, avendo invece una portata generale. Non rientrano nel campo applicativo della norma le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi (gli appalti di fornitura di beni, il contratto d’opera, il contratto di trasporto, il contratto di subfornitura, le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile)”.
Per quanto riguarda i profili finanziari della nuova disposizione, l’ufficio studi della Camera precisa:
“La relazione tecnica afferma che la disposizione limita l’applicazione della previsione legislativa della responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario delle sole ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e non anche dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto. Coerentemente con quanto valutato in sede di relazioni tecniche ai provvedimenti originari, si stima che la disposizione in esame non determini effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione si segnala che la norma sulla quale si interviene era finalizzata a garantire – anche attraverso la partecipazione dei committenti alla verifica della correttezza degli adempimenti tributari – maggiore certezza nel conseguimento del gettito IVA. Pertanto, pur considerando che alla norma originaria non erano stati ascritti effetti di gettito, è opportuno che il Governo confermi che le modifiche introdotte, che limitano la responsabilità solidale dell’appaltatore, non comportino una riduzione degli effetti deterrenti nei confronti del mancato versamento dell’IVA da parte del subappaltatore”.
2) La responsabilità solidale appalti dopo il decreto legge “Lavoro”
La Responsabilità Solidale viene ancora e recentemente ritoccata anche dal c.d. Decreto Lavoro, ovvero il DL 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, pubblicato in GU n.150 del 28-6-2013, in vigore dal 28 giugno.
L’articolo 9 del Decreto Lavoro, rubricato “Ulteriori disposizioni in materia di occupazione”, recita:
“Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”.
Pertanto adesso la solidarietà tra committente e appaltatore trova applicazione anche ai compensi ed agli obblighi di natura contributiva e assicurativa in favore di lavoratori con contratti di natura autonoma, fatta eccezione per i contratti di appalto delle Pubbliche Amministrazioni.
Nello specifico, il decreto apporta tre importanti novità alla responsabilità solidale:
1. l’estensione del regime della responsabilità solidale negli appalti – previsto dall’articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003 – ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo;
2. la precisazione che la responsabilità solidale non si applica negli appalti stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;
3. le possibilità di deroga da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro limitatamente agli obblighi di tipo retributivo ma non su quelli contributivi e assicurativi. Gli accordi nell’ambito dei Ccnl per derogare in materia di solidarietà si possono applicare solo agli aspetti retributivi, mentre sono invece esclusi gli obblighi previdenziali e assicurativi.
L’Ufficio Studi del Senato ha pubblicato un Dossier sul ddl di conversione del decreto Lavoro. Sul punto in esame, si legge:
“Il comma 1 riguarda la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro e dell’appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori, con riferimento ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (di opere o di servizi).
In merito, il comma 1:
estende il regime di responsabilità solidale, di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo;
esclude dall’ambito dell’intero regime summenzionato i contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni);
specifica che le eventuali clausole dei contratti collettivi hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto (o nel subappalto), con esclusione di qualsiasi effetto sul regime di responsabilità solidale relativo ai contributi previdenziali ed assicurativi; tale norma limita, dunque, l’ambito di applicazione della norma che fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali – sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore – che individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”.