In seguito alla richiesta avanzata dagli ordini territoriali dei dottori Commercialisti in merito alla possibilità di poter esercitare la libera professione non solo individualmente ma anche aderendo alla formula organizzativa della società professionale unipersonale, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel “Pronto Ordini” n.158 del 2013 ha risposto negativamente adducendo alla base della sua motivazione il richiamo alla legge 183 del 2011.
Secondo l’interpretazione normativa fornita dal Consiglio nazionale, lo stesso Codice civile ammette la facoltà per le società tra professionisti di costituirsi in forma di srl o di spa unipersonale. Ciononostante tale possibilità sembrerebbe non sussistere laddove il dettato normativo dispone che l’attività professionale descritta nell’oggetto sociale della società tra professionisti debba essere esercitata esclusivamente dai soci e quindi da un gruppo e non da un singolo individuo.
Inoltre, tale preclusione sembra sussistere anche quando si prevede che dalla denominazione sociale debba emergere chiaramente che si tratti di società tra professionisti, ossia di società costituita per l’esercizio in forma associata della professione. Ciò che, pertanto, contrasterebbe con il fatto che la società tra professionisti sia a socio unico.
Tuttavia, tale interpretazione appare troppo rigida. Volgendo, infatti, lo sguardo alle norme del Codice civile e alle leggi speciali, che hanno ad oggetto le società in generale, si osserva che sono quasi tutte rivolte ad una collettività di soci, ma di certo non può, solamente da questo mero dato, discendere un divieto del legislatore alle società a socio unico.
Infatti, nel caso in cui il legislatore avesse voluto vietare un simile assetto lo avrebbe fatto espressamente, predisponendo un apposito divieto di legge.
In altri termini, se il legislatore ha riconosciuto, e quindi consentito, che l’attività professionale possa essere svolta anche in forma societaria, l’adozione di questo assetto organizzativo non sembra dover essere precluso in alcun caso, a maggior ragione non esistendo alcuna espressa proibizione normativa in tal senso.
Per ulteriore approfondimenti si rende disponibile il testo del “Pronto Ordini” n 158 del 22 luglio 2013.