La Consulta cancella i limiti a società strumentali e agli altri enti

Il decreto legge sulla spending review continua a perdere pezzi a forza di pronunce della Corta Costituzionale. Nel giro di qualche giorno sono state duramente colpite le limitazioni previste a livello legislativo sia per le società strumentali degli enti locali che quelle per gli altri enti o organismi creati per svolgere funzioni degli enti territoriali.

Tramite la sentenza 229/2013 (presidente Gallo, relatore Tesauro) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del dl 95/2012, che introduceva obblighi di privatizzazione e scioglimento delle società strumentali degli enti locali.

Al fine di razionalizzazione della spesa pubblica, il decreto del Governo Monti ha imposto (entro il termine del 30 giugno, ora prorogato al 31 dicembre) l’alienazione o lo scioglimento delle società a controllo pubblico che ottengono dall’amministrazione almeno il 90 % del proprio fatturato, a meno che non svolgano servizi di interesse generale o che per ragioni del contesto socio-economico non sia possibile un efficace ricorso al mercato (condizione da valutare da parte dell’Antitrust).

La Consulta ha ribadito che lo Stato può anche limitare l’attività delle Regioni ponendo obiettivi di riequilibrio della spesa, ma non può prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento di questi obiettivi. L’art. 4 del dl 95 fa proprio questo, entrando nel dettaglio e invadendo le competenze regionali, ed è quindi incostituzionale per quanto attiene alle società delle Regioni Ordinarie.

Per le Regioni a Statuto speciale invece questa norma è radicalmente inoperante, dato che la spending review di applica solo nei casi in cui è prevista la speciale procedura per adattarla ai vari Statuti.

Ma se nelle Regioni autonome i vincoli alle società in questione non si applicano neanche agli enti locali, la norma continua ad operare per Comuni e Province delle Regioni ordinarie, perché in questo caso l’ordinamento degli enti locali è di competenza della normativa statale.

Con un altra sentenza a distanza ravvicinata, la 236/2013 (presidente Gallo, relatore Napolitano), la Corte ha invece salvato gli enti agenzie e organismi comunque denominati creati per svolgere, anche in via strumentale, le funzioni fondamentali degli enti territoriali.

L’art. 9 del dl 95 del 2012 prevedeva che Regioni, Province e Comuni dovessero accorpare o sopprimere tali enti, agenzie, consorzi e organismi, in ogni caso tagliando la spesa di almeno il 20 per cento. Contestualmente era previsto che in caso di inadempienza vi fosse la soppressione automatica di tali enti e la nullità dei loro atti.

La Consulta ha stabilito, per quanto riguarda le Regioni ordinarie, che rimane in vita l’obbligo di ridurre la spesa, mentre la sanzione automatica della soppressione degli enti è incostituzionale in quanto manifestamente irragionevole, dato che pone a rischio lo svolgimento delle funzioni fondamentali ad essi affidate, rischio aggravato dalla previsione delle nullità di tutti gli atti adottati successivamente allo scadere del termine. Inoltre l’irragionevolezza deriva anche dalla difficoltà di individuare quali siano gli enti strumentali effettivamente soppressi e la necessità per gli enti locali di riorganizzare i servizi e le funzioni da questi svolte.

Per le Regioni autonome invece non ci sono vincoli di riduzione della spesa, perchè, anche in questo caso, la norma deve ritenersi inoperante fino a quando non venga recepita tramite le apposite procedure previste dalla normativa statutaria.

Redazione

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