A.P. Consiglio di Stato: no gare se non è stata accolta la rateizzazione dei debiti

L‘Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 20/2013 depositata il 20 agosto scorso torna a occuparsi del requisito di regolarità fiscale di cui all’articolo 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici e specificatamente del concetto di definitività dell’accertamento della violazione tributaria.

Dalla lettura della suddetta sentenza emerge chiaramente come non possa partecipare ad una procedura di gara (ex art. 38, comma 1, lett. g, del Codice dei Contratti pubblici) l’impresa che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione del debito tributario. Con la conseguenza che l’impresa che vuole candidarsi ad una procedura a evidenza pubblica al momento in cui spira termine di presentazione della domanda di partecipazione deve aver conseguito dal Fisco il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione.

I giudici dell’Adunanza Plenaria, hanno dunque aderito alla tesi più rigorosa in materia secondo cui il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo.

Pertanto l’ammissione alla procedura è subordinata alla condizione che “l’istanza di rateizzazione sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e preceda l’autodichiarazione circa il possesso della regolarità, essendo inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura”.

Inoltre i Giudici di Palazzo Spada osservano nella sentenza che sul piano teleologico la rateizzazione del debito tributario “è espressione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza. Pertanto, condizione per la concessione del beneficio è la dimostrazione dell’obiettiva situazione di temporanea difficoltà in cui versa il debitore impossibilitato a pagare in un’ unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali”.

L’approvazione della rateizzazione, spiegano i giudici, si traduce in un beneficio che comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà vita ad una novazione dell’obbligazione originaria. Tale meccanismo novativo fa sì che, nell’arco di tempo che precede l’accoglimento della domanda, resta in vita il debito originario, la cui esistenza è ammessa dallo stesso contribuente con la presentazione della domanda di rateizzazione del debito. Debito che dunque grava sul contribuente finché non venga accolta l’istanza di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, e che in quanto tale è certo (tanto nella sua esistenza quanto nel suo ammontare), scaduto ed esigibile nei sensi richiesti dal comma 2 dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici.

Così statuendo, il Collegio ha rigettato l’appello di un’impresa avverso la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un bando per mancanza dei requisiti di regolarità fiscale. Tale orientamento rigoroso espresso dai giudici di Palazzo Spada risulta anche confermato anche dalla recente giurisprudenza comunitaria e nazionale nonché dall’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (cfr. determinazione 16 maggio 2012, n. 1). Non vi è dunque alcuna possibilità di partecipazione alle gare pubbliche per le imprese che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione fiscale.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza

Redazione

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