L’Avcp con il recente parere n. AG 42/13, del 30 luglio 2013, si è espressa in merito gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
Il parere nasce dalla richiesta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali riguardo la possibilità di ricondurre nell’ambito della fattispecie del contratto di ricerca di cui all’art. 19, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006, la convenzione stipulata dallo stesso con il Consorzio ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) nonché i contratti in futuro da stipulare con diversi Dipartimenti universitari. In particolare il Ministero chiedeva se a seguito della qualificazione giuridica dei rapporti in esame come contratti concernenti servizi di ricerca e sviluppo –contemplati all’art. 19 del Codice tra i contratti di servizi esclusi – siano i medesimi da considerare assoggettati o meno alla legge 13 agosto 2010, n. 136, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti di appalti pubblici.
L’Autorità richiamando la sentenza del Tar Puglia Lecce, sez. I, 21 luglio 2010, n. 1791, ha chiarito come la configurabilità della fattispecie concreta come appalto pubblico di servizi, sottoposto alla disciplina del Codice degli appalti, oppure come servizio di ricerca sottratto all’applicazione del medesimo provvedimento, dipende in sostanza dalla reale intenzione delle parti, cioè dal contenuto che esse intendono dare alle attività oggetto degli stessi. Ma in ogni caso, specifica l’Autorità, “l’una o l’altra soluzione non influisce sull’ambito di applicazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, che come in più occasioni ribadito dalla stessa Autorità, persegue lo scopo di contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche anticipando la soglia di prevenzione e rendendo trasparenti le relative operazioni finanziarie (cfr. Determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010)”.
Pertanto indipendentemente dalla configurazione giuridica come appalto di servizi ovvero come contratto di ricerca di cui all’art. 19, co. 1, lett. f) l’una e gli altri rientrano pienamente nell’ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010, come successivamente modificata.