L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la pronuncia n.17 del 29 luglio scorso, si è soffermata sulla individuazione dei criteri per determinare quale sia il giudice competente a decidere una controversia in materia di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche ed in particolare sulla giurisdizione per una controversia concernente la revoca disposta con riferimento alle agevolazioni concesse ai sensi della L. n. 488 del 1992.
La sesta sezione dell’Adunanza, sulla questione, si è pronunciata affermando che “la revoca disposta con agevolazioni concesse ex lege 19 dicembre 1992 n. 448 sia sempre riconducibile alla giurisdizione amministrativa, anche quando venga disposta dopo la concessione provvisoria del finanziamento”.
In tal materia, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge, e alla pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti dettagliatamente indicati dalla legge stessa; da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P A il potere di riconoscere l’ausilio previa valutazione comparativa tra gli interessi pubblici e privati.
Pertanto, nel caso di specie, i giudici affermano che “la controversia avente ad oggetto la revoca di un finanziamento disciplinato dal D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi da questa puntualmente indicati….”.
In altri termini, la revoca del finanziamento non è stata oggetto di un provvedimento vincolato dall’intervenuto accertamento della mancanza di un presupposto precisamente indicato dalla legge, quanto piuttosto rientrante nell’esercizio di un potere discrezionale, in relazione al quale la posizione del privato è di interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – n.17 del 29 luglio 2013.