Con Sentenza n. 4317 del 20 agosto 2013, la IV sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura, che nega la conferma dell’ incarico al Giudice di pace per scarsa produttività e ritardi nel deposito di provvedimenti.
Tale valutazione negativa, costituisce presupposto cardine della Legge 21 novembre 1991, concernente “l’ Istituzione del Giudice di pace”, che all’art 5 comma 3, elenca i requisiti per la nomina, intesi come soglia di ammissibilità a poter essere sottoposti a valutazione per la nomina a GdP. Inoltre lo stesso comma 3 precisa che “la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni del magistrato”.
Ad avviso del Collegio risulta evidente come i “valori dell’ indipendenza e prestigio“, citati nel suddetto articolo, si qualifichino come requisiti sia per la nomina che per la conferma nell’ incarico dei magistrati, non potendosi tale accertamento limitare, ai soli elementi indicati al primo e secondo comma (art.5 L 21 novembre 1991), attinenti al possesso della cittadinanza italiana e titolo di studio.
Affermato ciò, i giudici di Palazzo Spada rilevano che al Consiglio è concesso” tener conto di di ogni elemento suscettibile di determinare una effettiva ripercussione sfavorevole sull’immagine del magistrato onorario: in tale ottica il diniego di conferma non richiede la prova piena dell’avvenuta compromissione del bene tutelato, trattandosi di strumento utilizzabile anche quando il prestigio dell’Ufficio sia soltanto messo in pericolo.”
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale della sentenza