Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.4034 del 31 luglio scorso, ha definitivamente respinto il ricorso del Codacons contro l’assegnazione al Gruppo Tod’s di Diego Della Valle della sponsorizzazione dei restauri dell’anfiteatro Flavio.
I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto infondato l’appello presentato contro la sentenza del Tar Lazio stabilendo che il Codacons non aveva alcun titolo per presentare il ricorso né come associazione di protezione ambientale né come associazione di consumatori.
In particolare – si legge nella sentenza – “ciò che occorre distinguere, al fine di valutare l’ambito della legittimazione a ricorrere delle associazioni di protezione ambientale, è se l’interesse fatto valere attenga all’ambiente inteso unitariamente ovvero al singolo bene culturale considerato isolatamente e separatamente.
Nel caso di specie, non viene in considerazione il possibile impatto che piani, programmi o progetti possono avere sul patrimonio culturale, impatto alla cui valutazione l’Amministrazione dei beni culturali concorre ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 42 del 2004, né la bonifica di siti contaminati individuati di interesse nazionale in quanto di pregiudizio ai beni culturali (art. 252 d. lgs. n. 152 del 2006) né qualsiasi altro fatto che rientri nella funzione di tutela dell’ambiente. Viene invece in considerazione un intervento su beni culturali pubblici, che l’Amministrazione dei beni culturali governa con lo strumento dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 24 del d. lgs. n. 42 del 2004; in particolare, un intervento di restauro, ossia di “intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali”(art. 29 comma 4 d.lgs. n. 42 del 2004), anzi, un contratto di sponsorizzazione stipulato in vista del restauro di un bene culturale: un fatto, dunque,che rientra nella funzione di tutela non dell’ambiente, ma dei beni culturali. La qualità di associazione di protezione ambientale non legittimava il Codacons al ricorso proposto in ordine alla sponsorizzazione del restauro del Colosseo”
Sulla base di questa valutazione, pertanto, i magistrati hanno ritenuto che il Codacons, pur essendo classificata, all’interno del suo statuto, come associazione di protezione ambientale, non era legittimata ad impugnare il contratto del valore di 25 mila euro sottoscritto tra Della Valle e il commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza del Consiglio di Stato n.4034 del 31 luglio 2013.