Decreto su parametri/tariffe professionali, cosa ha detto il Consiglio di Stato

Decreto sui parametri professionali (qui il testo del DM in Gazzetta). Fortemente critico il parere del Consiglio di Stato sul nuovo intervento ministeriale in tema di parametri professionali. Di seguito, i rilievi principali.

“Le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto (o sta avvenendo) il confronto con gli ordini professionali, e in base a quali dati o elementi sono emerse le richiamate criticità.

La scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ) venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni (parere n. 3169/2012, reso nella adunanza del 5 luglio 2012).

Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità.

Superato ormai da tempo il regime tariffario, la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa, come prevede espressamente l’art. 2, comma 7, del d.m. n. 140/2012.

Insomma, v’è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.

La Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe”.

Di seguito, il testo integrale del parere del Consiglio di Stato.

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Numero 00905/2013 e data 26/02/2013

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2013

NUMERO AFFARE 00237/2013
Oggetto:

Ministero della giustizia – Ufficio legislativo.

Parere sullo schema di decreto ministeriale concernente: “Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.

 

La Sezione

Vista la relazione n. 502.U del 24 gennaio 2013, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’ affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Roberto Chieppa;

Premesso:

Riferisce l’Amministrazione che il presente decreto ministeriale introduce modifiche al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

L’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali (comma 1) e ha stabilito, al comma 2, che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».

In attuazione di tale disposizione legislativa, è stato adottato il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, previo parere di questa Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 21 giugno 2012.

Successivamente, il Ministero della giustizia ha trasmesso a questa Sezione un primo schema di regolamento, contenente modifiche al citato decreto ministeriale, relative in particolare ai parametri utilizzati per gli avvocati. Su tale schema, questa Sezione ha espresso il proprio parere nella adunanza del 20 dicembre 2012, formulando alcune osservazioni critiche.

L’attuale schema di regolamento contiene ulteriori modifiche e integrazioni al d.m. n. 140/2012; le modifiche riguardano i parametri utilizzati per i notai, mentre le integrazioni concernono gli ordini professionali degli assistenti Sociali e degli attuari.

Lo schema di regolamento in esame si compone di quattro articoli e otto tabelle allegate.

Considerato:

1. Lo schema di regolamento in esame contiene alcune modifiche e integrazioni al recente decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Le modifiche riguardano i parametri per la liquidazione dei compensi per i notai e sono giustificate, nella relazione dell’Amministrazione, dall’esigenza di superare alcune criticità emerse nel confronto con l’ordine professionale dei notai.

I parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia sono stati introdotti di recente con il citato d.m. n. 140/2012, pubblicato nella G.U. 22 agosto 2012 n. 195.

Come già rilevato nel citato parere del 20 dicembre 2012, relativo alle modifiche proposte per gli avvocati, le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto (o sta avvenendo) il confronto con gli ordini professionali, e in base a quali dati o elementi sono emerse le richiamate criticità.

Inoltre, va ricordato che la scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ) venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni (parere n. 3169/2012, reso nella adunanza del 5 luglio 2012).

Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità e, per evitare tale rischio, si richiama l’attenzione dell’amministrazione sulla esigenza di evitare interventi continui di modifica, e di attendere l’effettiva applicazione della nuova normativa al fine di comprendere in modo maggiormente ponderato le eventuali criticità.

Va poi ribadito che, superato ormai da tempo il regime tariffario, la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa, come prevede espressamente l’art. 2, comma 7, del d.m. n. 140/2012.

Nel precedente parere n. 3126/12, reso nella adunanza del 21 giugno 2012, questa Sezione aveva messo in guardia dal pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”, formulando alcune osservazioni in relazione alla previsione di un compenso unitario, comprensivo delle spese; alla eliminazione di qualsiasi riferimento a diminuzioni minime del compenso, e alla esigenza di contenere il quantum del valore medio di liquidazione.

Nell’adottare il d.m. 20 luglio 2012 n. 140 l’Amministrazione non ha recepito diverse osservazioni del Consiglio di Stato, senza che nelle premesse del decreto siano state indicate le ragioni del mancato recepimento di alcune delle osservazioni formulate nel parere.

Al riguardo, la Sezione, nel richiamare i propri precedenti pareri , non può che limitarsi in questa sede ad esprimere il proprio avviso sulle sole modifiche e integrazioni proposte.

2. Per quanto concerne il titolo del decreto, occorre inserire gli estremi del d.m. che viene modificato (decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012 n. 140).

3. L’art. 1, comma 1, dello schema aggiunge, dopo il comma 1 dell’art. 30 del d.m. n. 140/2012, il comma 1-bis al fine di descrivere l’attività notarile. La disposizione distingue le tre fasi principali in cui si articola la prestazione professionale del notaio (istruttoria, di stipula e successiva alla stipula) e, in via meramente esemplificativa, indica, per ciascuna delle tre fasi, alcune delle attività che ne fanno parte.

Secondo l’amministrazione la norma recepisce un’esigenza fortemente avvertita dall’Ordine notarile al fine di valorizzare la complessità della loro attività professionale.

Al riguardo, si osserva che tale modifica non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai.

Nelle allegate tabelle, infatti, non vi è alcuna corrispondenza tra i parametri da utilizzare per la liquidazione del compenso e le tre menzionate fasi dell’attività notarile.

Peraltro, se la finalità della modifica fosse quella di introdurre una suddivisione delle fasi dell’attività del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, la Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe.

Ogni intervento di maggiore dettaglio dei parametri deve, quindi, essere esaminato con attenzione al fine di evitare tale rischio, e va valutato positivamente solo se effettivamente diretto a distinguere attività tra loro diverse, come nel caso degli interventi, contenuti nello schema, volti a tenere distinte la disciplina delle prestazioni di garanzie reali da quella delle prestazioni di garanzie personali, sui quali non vi sono osservazioni critiche da formulare.

4. Ulteriori interventi sono diretti a modificare gli scaglioni utilizzati per la liquidazione e a correggere, in parte in aumento, i valori medi contenuti nelle tabelle relative ai notai, che vengono integralmente sostituite.

L’introduzioni di nuovi scaglioni può effettivamente rispondere alla esigenza di porre rimedio ad alcune criticità: ad esempio, la mancanza dello scaglione da € 5.000 a € 25.000 lasciava senza una disciplina di dettaglio la liquidazione di atti come la costituzione di società a responsabilità limitata con capitale minimo di € 10.000, o le “nuove” società a responsabilità limitata con capitale ridotto.

Tuttavia, la contestuale rimodulazione delle percentuali, per lo più in rialzo, e la modifica dell’art. 32, comma 3, determinano un potenziale aumento dei compensi da liquidare, che non appare giustificato da alcun concreto profilo di criticità.

Come già rilevato nei precedenti citati pareri, si ribadisce l’esigenza di contenere la misura dei parametri di liquidazione, già segnalata e posta in relazione anche alla crisi finanziaria in atto nel Paese.

Con riferimento alla tabella D (altri atti dei notai), l’attuale previsione si limita a stabilire il valore indicativo di liquidazione da euro 30 ad euro 500 con aumento fino al doppio.

La modifica proposta dall’amministrazione individua due sezioni: la sezione A elenca (in maniera tendenzialmente esaustiva) una serie di atti, per i quali il parametro va da euro 50 ad euro 900 con aumento fino al doppio, mentre la sezione B elenca (anche in questo caso in modo tendenzialmente esaustivo) una serie di atti – definiti “procedimentalizzati” – per i quali il parametro va da euro 600 ad euro 4000.

Anche in questo caso si deve rilevare come il maggiore dettaglio rischia di irrigidire i parametri e, tenuto conto del valore meramente indicativo degli stessi, appare più coerente con la finalità di liberalizzazione delle professioni della norma primaria lasciare una unica sezione, anche con un elenco meramente esemplificativo degli atti, senza aumentare l’attuale minimo di 30 euro, e limitandosi eventualmente ad un aumento del massimo (resta ferma, in ogni caso, l’osservazione già formulata nei precedenti pareri, contraria all’introduzione di minimi dei parametri di liquidazione e si prende atto del mancato – non motivato – recepimento della stessa).

5. L’art. 3 dello schema contiene le integrazioni del d.m. n. 140/2012, che riguardano specificatamente gli ordini professionali degli assistenti sociali e degli attuari, per i quali – secondo l’amministrazione – il mero rinvio all’applicazione in via analogica delle disposizioni del decreto è risultato insufficiente, in considerazione della peculiare natura delle prestazioni professionali in questione.

Il decreto n. 140/2012 viene, pertanto, integrato introducendo paramenti specifici per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi relativi alle attività professionali dei menzionati professionisti.

L’amministrazione correttamente ricorda che detti parametri sono stati individuati mantenendo fermo l’impianto del decreto con specifico riferimento alla circostanza che il ricorso ai parametri deve comunque essere concepito come ipotesi residuale e non fisiologica (la circostanza che sia l’organo giurisdizionale il solo destinatario dei predetti, evoca palesemente la patologia del rapporto tra professionista e cliente); nella sua attività liquidatoria, inoltre, l’organo giurisdizionale potrà farne ricorso “di regola”, non necessariamente.

Con riferimento all’introdotto art. 39-quater, comma 4, si rileva che tale disposizione prevede che “Rientrano tra le “altre attività” quelle elencate nella tabella B-Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attività, l’organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3”.

La tabella B – Attuari non contiene compensi medi, ma include la sola descrizione di una serie di altre attività e andrebbe, quindi, chiarito a quale tabella il citato comma rinvia nel richiamare i compensi medi.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberto Chieppa

Luigi Cossu

Redazione

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