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Decreto su parametri e tariffe professionali

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Ministero della Giustizia

Decreto Ministeriale 2 agosto 2013 n. 106

Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

(GU Serie Generale n.223 del 23.9.2013)

Il Ministro della Giustizia

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.

140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri

per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei

compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero

della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2013;

Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le

principali fasi in cui si articola l’attivita’ notarile, nonche’, in

via meramente esemplificativa, alcune delle attivita’ che rientrano

in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita’ di tale

integrazione normativa e’ solo quella di far emergere e valorizzare

la complessita’ della attivita’ notarile senza in questo modo

introdurre una suddivisione delle fasi dell’attivita’ del notaio per

poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase,

atteso che la specificazione delle attivita’ non risulta direttamente

collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da

parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;

Ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal Consiglio di

Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri

rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto

l’impianto generale e’ rimasto fermo e non induce aumenti dei

compensi;

Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla

individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai

(«altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione

degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si

traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e

rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla

liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati

con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri

inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto

che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come

orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice,

trattandosi di parametri e non tariffe;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri

in data 2 luglio 2013;

 

Adotta

il seguente regolamento:


Art. 1

Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia

20 luglio 2012, n. 140

1. All’articolo 30, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente comma:

«1 bis. L’attivita’ notarile si articola in tre fasi: fase

istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella

fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti

attivita’: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni

fiscali relative all’atto, verifiche prescritte dalla normativa

antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalita’

pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni

pregiudizievoli all’atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo

di esempio: controllo di legalita’ del contenuto dell’atto, controllo

della validita’ delle procure, verifica del versamento necessario dei

conferimenti in danaro in caso di costituzione di societa’ di

capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo

di esempio: registrazione dell’atto con versamento delle imposte

dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalita’

ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle

denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.».

2. All’articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,» sono

sostituite dalle seguenti: «reale».

3. All’articolo 32, comma 3, dopo la parola «garanzia» e’

introdotta la parola: «personale» e le parole «tra lo 0,14» sono

sostituite dalle parole: «tra il 2, 14».

4. All’articolo 32, comma 7, secondo periodo, le parole «euro

25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00».

 

Art. 2 

Modificazioni alle tabelle notai allegate al decreto

del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140

1. Le tabelle A, B, C e D – Notai sono modificate come da allegato

1 al presente decreto.

 

Art. 3

Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia

20 luglio 2012, n. 140

1. Dopo il capo V del decreto del Ministro della giustizia 20

luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti:

«Capo V-bis – Disposizioni concernenti gli assistenti sociali

Articolo 39-bis (Tipologia di attivita’). – 1. Ai fini della

liquidazione di cui all’articolo 1, le attivita’ degli Assistenti

sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell’articolo 21

del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,

sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione

riportata nella tabella A – Assistenti Sociali: Area Relazionale,

Area Gruppi e Comunita’, Area Didattico-Formativa, Area Studio e

Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei

servizi.

Articolo 39-ter (Criteri e Parametri). – 1. Ai fini della

liquidazione del compenso, l’organo giurisdizionale tiene conto,

orientativamente, per ciascuna attivita’, dell’importo relativo al

valore medio di riferimento dell’intervento come riportato nella

Tabella B – Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la

forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo

a quello della prestazione effettivamente svolta.

2. Per valore medio di riferimento dell’intervento si intende la

quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale,

complessivamente considerata, che non implica la soluzione di

problemi tecnici di speciale difficolta’ o tenuita’.

3. Il compenso di cui al comma 1 puo’ essere aumentato o ridotto,

anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in

considerazione:

a) dell’importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli

interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;

b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi

indicati nella tabella A;

c) della complessita’ della prestazione tenuto conto dell’impegno

profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di

questioni tecniche di particolare difficolta’ o tenuita’, della

necessita’ di operare in situazioni ambientali disagiate;

d) dell’urgenza della prestazione;

e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee

di soggetti, del cliente.

4. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere

ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B – Assistenti

Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, e’

liquidato a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di ora.

Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata.

Il compenso per la prima vacazione e’ di euro 90,00; per le

successive e’ di euro 80,00. Si applica il comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si

applica l’articolo 40.

Capo V-ter – Disposizioni concernenti gli attuari

Art. 39-quater (Tipologia di attivita’ e parametri). – 1. Ai fini

della liquidazione di cui all’articolo 1, l’attivita’ degli attuari

iscritti alla sezione A dell’Albo Nazionale degli Attuari si

distingue in: attivita’ riservate per legge; altre attivita’.

2. Le attivita’ riservate per legge si distinguono in:

a) autorizzazione a esercitare l’attivita’ assicurativa;

b) attivita’ su incarico delle imprese che esercitano attivita’

assicurativa nei rami vita e responsabilita’ civile di auto e

natanti;

c) attivita’ per le societa’ di revisione.

3. Ai fini della liquidazione delle attivita’ di cui al comma 2,

l’organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna

categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per

ogni scaglione, nella tabella A – Attuari, aumentato o ridotto fino

al 20 per cento in considerazione della difficolta’ e complessita’

della prestazione, dell’impegno richiesto al professionista e del

grado di responsabilita’ che il professionista assume anche nei

confronti delle autorita’ di controllo e di sorveglianza previste

dalla legge.

4. Rientrano tra le «altre attivita’» quelle elencate nella tabella

B – Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attivita’, l’organo

giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio

indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in

considerazione dei parametri di cui al comma 3.

5. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere

ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A – Attuari e B –

Attuari neppure in via analogica, il compenso e’ liquidato, in via

eccezionale, a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di

ora. Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una

giornata. Per ogni vacazione e’ liquidato un compenso da euro 200,00

a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e’

derogabile.

Articolo 39-quinquies (Attuari junior). – 1. Il compenso per

l’attivita’ professionale svolta dall’iscritto alla sezione B

dell’Albo Nazionale degli Attuari e’ liquidato a vacazione. La

vacazione e’ di un’ora o frazione di ora. Non possono essere

liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione

e’ liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il

parametro numerico di cui al periodo precedente e’ derogabile.

Articolo 39-sexies (Incarichi connessi a piu’ clienti). – 1. Per

l’Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato

nell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel

caso in cui l’incarico sia conferito per piu’ imprese appartenenti

allo stesso Gruppo societario il compenso e’ di regola liquidato

sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti

per cento limitatamente alle imprese controllate.

2. Nel caso vi sia un’organizzazione interna al Gruppo tale da

consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente

richiesto per lo svolgimento dell’incarico nei confronti di imprese

indipendenti, il compenso di cui al comma 1 e’ ridotto fino al

cinquanta per cento.

Articolo 39-septies (Rinvio). – 1. Per quanto non espressamente

previsto dal presente capo, si applica l’articolo 40.».

 

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 2 agosto 2013

Il Ministro: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013

 

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ALLEGATI

TABELLA A NOTAI

TABELLA B NOTAI

TABELLA C NOTAI

TABELLA D NOTAI

TABELLA A ASSISTENTI SOCIALI

TABELLA B ASSISTENTI SOCIALI

TABELLA A ATTUARI

TABELLA B ATTUARI

 

Redazione

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