Durc: chi sono i soggetti obbligati a richiederlo d’ufficio

Come già detto, il Decreto Fare all’art. 31 ha esteso le ipotesi di acquisizione d’ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori.  Dal tenore letterale della norma emerge che obbligati all’acquisizione d’ufficio sono anche gli “altri enti aggiudicatori”.

Analizzando l’art. 31 leggiamo, infatti, che il comma 2  recita “all’articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva»”.

Proseguendo il comma 4 specifica che “Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i  soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) in corso di  validità’…

Ed ancora il comma 6  Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) in corso di validita’ relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonche’ nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.”

Come si evince l’art. 31 riguardo i soggetti che devono acquisire d’ufficio il Durc fa riferimento a stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori, ma anche ai soggetti di cui all’art 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.  I soggetti indicati in tale norma sono: “amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall’articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice;”.

Secondo la definizione operata dal codice dei contratti pubblici all’art. 3 comma 31, gli “altri soggetti aggiudicatori”  ai fini della parte II “sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice.

Pertanto è chiaro che in tale categoria di soggetti rientrano anche gli enti aggiudicatori privati e che quindi anche su di essi incombe l’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc, purchè ovviamente si tratti di appalti regolati dalle norme dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In tal proposito ricordiamo anche che il Ministero del lavoro con la circolare del 12 luglio 2012 n. 12064 si era espresso riguardo ai soggetti legittimati a richiedere il DURC specificando che “nell’ottica di una effettiva semplificazione, tutti i soggetti interessati dalle procedure del D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 possono richiedere d’ufficio il DURC. ” Facoltà allora, che adesso in base alle nuove norme si è trasformata in obbligo.

 

 

 

Redazione

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