Durc: l’acquisizione d’ufficio dopo il Decreto Fare

Il Decreto Fare ribadendo il principio, già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d’ufficio del DURC, ha esteso le ipotesi di acquisizione d’ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori.

Le disposizioni dettate dal dl. 69/2013 sul Durc sono contenute nell’art. 31 che al comma 2 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori di acquisire d’ufficio il DURC:

  • ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi; (comma 2, lettera a: “all’articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva»”)
  • ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto (comma 2 lettera b: “all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva in corso di validita’ relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.»”).

L’art. 31 al comma 4 individua poi gli scopi per cui il Durc va acquisito d’ufficio:

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) in corso di validita’:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11,comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli ((stati di avanzamento dei lavori)) o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita’, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.


Inoltre sempre l’art. 31 amplia la validità del durc a 120 giorni (comma 5): “Il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita’ di ((centoventi giorni dalla data del rilascio))”.

Nello stesso comma 5 viene anche stabilito che una volta stipulato il contratto d’appalto le amministrazioni acquisiscono il durc automaticamente ogni 120 giorni: “Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni ((centoventi giorni)) e lo utilizzano per le finalita’ di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e’ in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.

Lavori privati

Il comma 8-sexies stabilisce che fino al 31 dicembre 2014 la validità del durc è di 120 giorni anche per i lavori privati: “Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.”

Riguardo l’acquisizione del durc, la legge di conversione del decreto fare ha introdotto, all’art. 31, il comma 1-bis che prevede una procedura di deroga per i lavori di manutenzione: “1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio))“.

La circolare 36/2013 del Ministero del Lavoro ha chiarito che tale comma è “una disposizione chiarificatoria sull’ambito applicativo del DURC, che lascia evidentemente inalterato l’obbligo di acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (v. ML circ. n. 12/2012)“.

Redazione

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