Con sentenza n° 7289 del 18 luglio 2013, i giudici della prima sezione del Tar Lazio hanno accolto il ricorso di un aspirante avvocato contro il verbale della commissione giudicatrice riportante un punteggio finale di 84 su 90 senza che tale giudizio negativo fosse stato motivato.
Ad avviso dei giudici amministrativi infatti anche la minima insufficienza rinvenuta negli elaborati degli esami d’avvocato richiede una giustificazione.
Il ricorrente aveva evidenziato tra l’altro il poco tempo impiegato dalla commissione giudicatrice per la lettura e correzione degli elaborati.
A parere dei giudici amministrativi romani di primo grado la commissione giudicatrice deve comunque motivare le ragioni in base alle quali viene decisa la bocciatura del candidato, in quanto diversamente non si consente al candidato di comprendere i motivi che hanno indotto ad una simile scelta.
Nel caso di specie i giudici hanno rilevato l’illegittimità dell’operato della commissione, che ha proceduto alla valutazione degli elaborati del candidato senza la precisa determinazione delle “modalità di attribuzione del punteggio” successiva alla lettura di tutti e tre gli elaborati, così come stabilito nel verbale della Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia. Ad avviso della prima sezione del Tar Lazio “la mancata esternazione delle “modalità di attribuzione del punteggio”, come previsto dalla Commissione Centrale, vizia pertanto il giudizio reso sul ricorrente che, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato”, specificando inoltre che è’ ammesso, il solo voto numerico senza alcuna specificazione quando siano stati previamente determinati criteri di valutazione che consentano di formulare una motivazione.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza