Il Tar Lombardia – Milano, con la sentenza n.1927 dello scorso 19 luglio, ha dichiarato inammissibile un ricorso giurisdizionale proposto avverso la nota del Segretario del T.A.R. Lombardia avente ad oggetto “nuovi valori del contributo unificato”.
Con la nota in questione, fra l’altro priva di data e di protocollo, è stata data semplicemente attuazione al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 6 bis, del d.p.r. n. 115 del 2002, come novellato da ultimo dall’art. 1, commi 25-29, della legge 228 del 2012 attraverso cui sono stati elevati gli importi del contributo unificato per proporre ricorso davanti ai Tribunali amministrativi del regionali e al Consiglio di Stato, soprattutto con riferimento alle materie degli appalti pubblici, delle espropriazioni per pubblica utilità e delle Autorità indipendenti.
Essa, come affermato dai Giudici, “non possiede né natura provvedimentale né può essere ricondotta alla più generale categoria dell’atto amministrativo, trattandosi di un avviso che si limita a richiamare pedissequamente il contenuto della norma che stabilisce la misura del contributo unificato in relazione alle varie tipologie di controversie proposte davanti al giudice amministrativo”.
Alla luce delle esposte ragioni, pertanto, si ritiene che “il ricorso risulta sostanzialmente finalizzato a contestare direttamente il contenuto della normativa primaria, non implementata in alcun modo dalla nota del Segretario generale, e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di lesività dell’avviso impugnato”.
Per ulteriori approfondimenti rende disponibile il testo della sentenza del Tar Lombardia – Milano n.1927 del 19 luglio 2013.