Funzione Pubblica: pensione senza deroghe per i dipendenti pubblici

La nota 16 settembre 2013 n. 41876, del Dipartimento della Funzione Pubblica, formulata dalla Regione Veneto, al fine di avere un parere in merito alle linee guida da seguire dopo la pronuncia del T.A.R Lazio n. 2446/2013, risolve la disputa in tema di pensioni per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, disciplina contenuta nella Legge Fornero. (Legge n. 214 del 2011, art. 24).

Il risultato di tale parere, è stato annullare, da una parte, gli effetti della sentenza del T.a.r Lazio, n. 2446 del 2013, in cu si accertava il “diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al compimento del 66° anno di età, salvo che il rapporto venga risolto per altra causa” e dall’altra, “restituire vigore” alla circolare n. 2 dell’8 marzo 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, adottata d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l’INPS, a firma del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

La nota in questione, n. 41876, ha evidenziato, anche, come sia intervenuto allo stesso tempo, il Decreto legge n. 101 del 2013, (GU n.204 del 31-8-2013) recante: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, il quale all’art. 2, commi 4 e 5, contiene” l’interpretazione autentica” dell’art. 24, commi 3 e 4 del D.L. n. 201/11 cd: ” Riforma Fornero“, già espressa allora nella circolare n. 2 del 8 marzo 2012, secondo cui l’art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge il 22 dicembre 2011 n 214, si interpreta nel senso che: “il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’ applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24”.

L‘art 24, comma 4 , secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 si interpreta nel senso che:per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è superabile, se non per il trattamento in servizio o per consentire all’ interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’ amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.

Così, la nuova norma ammette che i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni a 65 o 70 anni di età possono andare in pensione con i requisiti previsti pre-riforma Fornero, maturati al 31 dicembre 2011 e inducendo anche le amministrazioni a far rivivere i collocamenti a riposo annullati in autotutela, dopo la pronuncia del T.a.r. con sentenza n. 2446/2013.

Per ulteriori approfondimenti si allega la nota n. 41876 del Dipartimento della funzione pubblica 

Redazione

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