Femminicidio, la legge in Gazzetta. Il testo In…

Femminicidio, la legge in Gazzetta. Il testo

In g.u. n. 242 del 15 ottobre 2013 è pubblicata la Legge 15 ottobre 2013, n. 119: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Il provvedimento entra in vigore oggi 16 ottobre 2013.

Di seguito il testo integrale:

LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00163)

(GU n.242 del 15-10-2013)

Vigente al: 16-10-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell’articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonche’ gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.

2. Fino al 30 giugno 2014 e’ sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 15 ottobre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Cancellieri, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93

All’articolo 1:

il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:

«1. All’articolo 61 del codice penale e’ aggiunto, in fine, il seguente numero:

“11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumita’ individuale, contro la liberta’ personale nonche’ nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”.

1-bis. Il secondo comma dell’articolo 572 del codice penale e’ abrogato.

1-ter. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) e’ sostituito dal seguente:

“5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore”»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All’articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: “per il delitto previsto dall’articolo 609-quater” sono inserite le seguenti: “o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore”;

b) dopo il primo comma e’ inserito il seguente: “Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonche’ 330 e 333 del codice civile”.

2-ter. All’articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: “fino a euro 51” sono sostituite dalle seguenti: “fino a euro 1.032″»;

al comma 3:

la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

«a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e’ o e’ stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e’ commesso attraverso strumenti informatici o telematici”»;

la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

«b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “La remissione della querela puo’ essere soltanto processuale. La querela e’ comunque irrevocabile se il fatto e’ stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma”»;

dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

«4-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: “di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7″».

All’articolo 2:

al comma 1:

prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

«0a) all’articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facolta’. La persona offesa e’ altresi’ informata della possibilita’ dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”;

0b) all’articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) e’ aggiunta la seguente:

“f-quater) delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale”»;

alla lettera a), le parole: «e’ inserita la seguente: “582,” e» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti: “582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate,”,», prima delle parole: «609-octies e» e dopo le parole: «secondo comma» e’ inserito il seguente segno d’interpunzione: «,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche con le modalita’ di controllo previste all’articolo 275-bis”»;

dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:

«a-bis) all’articolo 282-quater, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da’ comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «e 282-ter devono essere immediatamente comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e» e le parole: «e ai servizi socio-assistenziali del territorio» sono soppresse;

al numero 2), le parole da: «282-bis» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita’, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede»;

al numero 3), le parole da: «282-bis» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita’, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) all’articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e nei casi di cui all’articolo 384-bis”;

b-ter) all’articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: “previsti dagli articoli” e’ inserita la seguente: “572,” e le parole: “e 609-undecies” sono sostituite dalle seguenti: “, 609-undecies e 612-bis”»;

alla lettera d), capoverso «Art. 384-bis»:

al comma 1, dopo le parole: «previa autorizzazione del pubblico ministero,» sono inserite le seguenti: «scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,», dopo le parole: «l’integrita’ fisica» sono inserite le seguenti: «o psichica» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all’adempimento degli obblighi di informazione previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni»;

al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da’ atto nel verbale delle operazioni di allontanamento»;

alla lettera e), le parole: «”agli articoli” sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «”dagli articoli” e’ inserita la seguente»;

la lettera f) e’ sostituita dalla seguente: «f) all’articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: “di cui agli articoli” e’ inserita la seguente: “572,” e le parole: “e 590, terzo comma,” sono sostituite dalle seguenti: “, 590, terzo comma, e 612-bis”»;

alla lettera g), capoverso 3-bis, le parole: «Per il reato di cui all’articolo 572 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i delitti commessi con violenza alla persona»;

la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: «h) all’articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: “e al difensore” sono inserite le seguenti: “nonche’, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa”»;

dopo la lettera h) e’ inserita la seguente:«h-bis) all’articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Quando una persona e’ stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare ai sensi dell’articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo’ provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell’arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che cio’ pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l’udienza di convalida indicata dal pubblico ministero”»;

alla lettera i),

numero 1), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e’ inserita la seguente»;

al comma 3, le parole: «”572, 583-bis, 612-bis”» sono sostituite dalle seguenti: «”572, 583-bis,” e le parole: “e 609-octies” sono sostituite dalle seguenti: “, 609-octies e 612-bis”»;

e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: “alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente”»; alla rubrica, le parole: «di cui all’articolo 572 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «contro la persona».

All’articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «sia segnalato» sono inserite le seguenti: «, in forma non anonima,» e le parole: «al reato di cui all’articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «ai reati di cui agli articoli 581, nonche’ 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale»;

al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non episodici» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu’ atti, gravi ovvero non episodici» e le parole: «o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa» sono sostituite dalle seguenti: «o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «n. 38» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal presente decreto»;

al terzo periodo, dopo le parole: «articolo 218 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»; al quarto periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

al comma 4, le parole: «dell’eventuale» sono sostituite dalla seguente: «del» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione e’ utilizzabile soltanto ai fini dell’avvio del procedimento»;

al comma 5, le parole: «dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell’ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo»;

e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Quando il questore procede all’ammonimento ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere».

All’articolo 4:

al comma 1: all’alinea, la parola: «aggiunto» e’ sostituita dalla seguente: «inserito»;

al capoverso «Art. 18-bis»:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita’» sono sostituite dalle seguenti: «con il parere favorevole dell’autorita’ giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest’ultima»;

al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non episodici» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu’ atti, gravi ovvero non episodici» e le parole: «tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa» sono sostituite dalle seguenti: «tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva»;

al comma 3: al primo periodo, dopo le parole: «emergano nel corso di interventi assistenziali» sono inserite le seguenti: «dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o»; e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e’ comunque richiesto il parere dell’autorita’ giudiziaria competente ai sensi del comma 1»;

dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

«4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 del presente testo unico».

L’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere).

– 1. Il Ministro delegato per le pari opportunita’, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, di seguito denominato “Piano”, che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano, con l’obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalita’: a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettivita’, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l’adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; c) promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell’ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita’ omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; e) garantire la formazione di tutte le professionalita’ che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking; f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; g) promuovere lo sviluppo e l’attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva; h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati gia’ esistenti; i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore; l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche gia’ realizzate nelle reti locali e sul territorio.

3. Il Ministro delegato per le pari opportunita’ trasmette annualmente alle Camere una relazione sull’attuazione del Piano.

4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’ e’ incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall’articolo 5-bis, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Nel capo I, dopo l’articolo 5 e’ aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio). –

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2013, di 7 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunita’, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: a) della programmazione regionale e degli interventi gia’ operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne; b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati gia’ esistenti in ogni regione; c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia’ esistenti in ogni regione; d) della necessita’ di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all’istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia, 8-10 novembre 1999.

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali e’ garantito l’anonimato, sono promossi da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa o in forma consorziata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita’ fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresi’ parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunita’, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell’anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunita’ presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo».

All’articolo 6:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «comunitarie» e’ sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea» e le parole da: «il Fondo» fino a: «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e’ autorizzata l’anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell’interno, delle quote di contributi europei»;

al secondo periodo, la parola: «comunitaria» e’ sostituita dalla seguente: «europea»;

al comma 2, dopo la parola: «convertito,», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «con modificazioni,»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;

al comma 5, le parole: «per l’anno per l’anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2013».

Dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo). –

1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprieta’ pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell’interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attivita’ di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalita’ di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali e’ consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita’ pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l’accordo e’ soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell’interno, rilasciata d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta puo’ prevedere anche la cessione diretta di beni di proprieta’ pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprieta’ pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarita’ amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalita’ attuative del presente comma, nonche’ individuate eccezionali esigenze per le quali puo’ essere altresi’ consentito il ricorso alla predetta permuta.

3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto puo’ assumere iniziative volte alla semplificazione e all’accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprieta’ pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze».

All’articolo 7:

al comma 2, lettera b): all’alinea, le parole: «sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e’ aggiunto il seguente»;

il capoverso 3-sexies) e’ soppresso;

il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. All’articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: “interamente” e’ soppressa e dopo le parole: “destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia” sono inserite le seguenti: “nonche’ di vigilanza di siti e obiettivi sensibili”»;

dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. All’articolo 260 del codice penale e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi’, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, l’accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica”»;

al comma 4, le parole: «, dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «e’ aggiunto, in fine, il seguente comma» e le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

Dopo l’articolo 7 e’ inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Operazioni congiunte nell’ambito di accordi internazionali di polizia). –

1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell’Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorita’ competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalita’ indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.

2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall’Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l’uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, e’ consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l’espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.

3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall’Italia, la responsabilita’ civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell’Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 e’ regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale».

All’articolo 8:

al comma 1, lettera a), alinea, la parola: «aggiunto» e’ sostituita dalla seguente: «inserito»;

al comma 2, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del codice penale».

All’articolo 9:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso, la parola: «sostituzione» e’ sostituita dalle seguenti: «furto o indebito utilizzo»;

alla lettera b), le parole: «all’ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti:«al terzo comma»;

il comma 2 e’ soppresso;

al comma 3, la lettera b) e’ soppressa.

Nel capo II, dopo l’articolo 9 e’ aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis (Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell’articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013). –

1. Il punto 4) della prima sezione dell’allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e’ sostituito dal seguente: “4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonche’ dei fuochi d’artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni: a) l’esplosivo detonante non puo’ essere facilmente estratto dall’articolo pirotecnico; b) per la categoria P1, l’articolo pirotecnico non puo’ avere una funzione di detonante o non puo’, com’e’ progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari; c) per le categorie 4, T2 e P2, l’articolo pirotecnico e’ progettato in modo da non funzionare come detonante o, se e’ progettato per la detonazione, non puo’, com’e’ progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari”.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo».

All’articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1:

al primo periodo, dopo le parole: «alla qualita’ degli eventi» sono aggiunte le seguenti: «e disponendo in ordine all’esercizio del potere di ordinanza»;

al secondo periodo, le parole: «di soccorso e di assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «di emergenza» e le parole: «dell’apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies»;

alla lettera c), alinea, le parole: «l’ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il quarto»;

dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e del Fondo per le emergenze nazionali”»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ abrogata.

4-ter.Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, sono soppressi».

Dopo l’articolo 10 e’ inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Disposizioni concernenti l’uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile). – 1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di essere prontamente individuato nell’espletamento delle attivita’ di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi’ determinate le caratteristiche della bandiera d’istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche’ le relative modalita’ d’uso e custodia.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

All’articolo 11:

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al comma 5-bis dell’articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “organi di polizia” sono inserite le seguenti: “e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

b) dopo le parole: “finalita’ di giustizia,” sono inserite le seguenti: “di soccorso pubblico,”.

4-ter. Dopo il comma 12 dell’articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente: “12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d’opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico”»;

al comma 5, lettera c), alinea, la parola: «inserito» e’ sostituita dalla seguente: «aggiunto».

Nel capo III, dopo l’articolo 11 e’ aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis (Interventi a favore della montagna). –

1. Per l’anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attivita’ di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente e per la promozione dell’uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione nazionale comuni, comunita’, enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attivita’ di riqualificazione del territorio».

L’articolo 12 e’ soppresso.

Dopo l’articolo 12 e’ inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Disposizioni finanziarie per gli enti locali). –

1. All’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e’ adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013”.

2. Il termine di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e’ differito al 31 dicembre 2013».

La rubrica del capo IV e’ sostituita dalla seguente: «Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali».

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it